A partire dal primo luglio 2020, il Bonus Renzi è stato ufficialmente abolito per essere sostituito dal bonus Irpef: un nuovo strumento fiscale che, tuttavia, ha delle caratteristiche diverse, dal momento che amplia la platea dei beneficiari e aumenta l’importo del credito Irpef sulla retribuzione.
Come noto, il bonus Renzi ammontava a 80 euro al mese se il reddito del lavoratore non superava i 24.600 euro ed era riproporzionato dai 24.600 ai 26.600 euro di reddito e sulla base del periodo annuo lavorato. Con le nuove normative, verrà previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con l’importo mensile che sale a 100 euro. Come si legge su Today.it: “Il trattamento spetta a chi possiede un reddito complessivo di lavoro dipendente e assimilato (esclusi i redditi di pensione ed alcune voci di reddito assimilato), sino a 28mila euro annui. Ma la nuova legge introduce anche una nuova detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato d’importo superiore a 28mila euro. Tale detrazione diminuisce gradualmente al crescere del reddito, e si azzera al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro.“
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Entrando più nel dettaglio, sono dunque due le misure adottate. La prima è il trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro al mese, per un importo rispettivamente di 600 euro in riferimento al secondo semestre del 2020 e di 1200 euro all’anno dal 2021 per redditi di importo non superiori a 28mila euro all’anno. In più, vi è una detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Come sottolineato sempre da Today.it, i requisiti soggettivi sono gli stessi anche per il nuovo credito di 100 euro mensili. In particolare si tratta di:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- remunerazioni dei sacerdoti
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
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Non sono compresi nella platea di beneficiari i titolari di redditi da pensione, i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli a cui fa riferimento il decreto legge, i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di Partita IVA in forma autonoma o di impresa. Today.it aggiunge: “Anche gli incapienti sono esclusi, ma con una modifica: non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia.“