Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per la prima da marzo, sono stati disposti provvedimenti differenti in base al curva epidemiologica sottostante per ogni regione. Per distinguere infatti, le aree più critiche si parlerà di zone rosse, poi arancioni (meno critiche) e gialle ( regioni con più basso numero di contagiati), ma in alcune regioni come la Sicilia e quelle a statuto speciale potrebbero cambiare.
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Queste nuove disposizioni saranno rese esecutive a partire dal 05 Novembre 2020 sino al 03 Dicembre 2020
LE MISURE ADOTTATE PER OGNI COLORE SONO RESE VALIDE INDISTINTIVAMENTE PER TUTTE LE REGIONI CHE VI APPARTENGONO
- ZONA GIALLA
SPOSTAMENTI
-Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Non è vietato (ma consigliato vivamente)negli orari diversi da quelli sopra indicati lo spostamento che dovrà avvenire eventualmente per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.È consigliato di evitare gli spostamenti con mezzi privati e pubblici.
– Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, nei centri urbani, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
ISTRUZIONE
-Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado continueranno l’attività didattica a distanza.
-Per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di macherina (salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina).
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOCIALI
-Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sono dunque sospese anche le attività di gioco esercitate all’interno di pubblici esercizi, tabacchi, attività ricettive e commerciali.
-Sono sospesi le mostre, i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
ESERCIZI COMMERCIALI
-Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, para-farmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
-Nei giorni festivi e prefestivi è consentito lo svolgimento dell’attività solo al settore alimentare.
-Dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 è possibile consumare nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).Il consumo al tavolo massimo 4 persone purché conviventi .
-Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
-resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
-resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio(servizio asporto ) fino alle 22:00.Rimane il divieto di consumazione nelle adiacenze dei locali .
MEZZI PUBBLICI E LOCALI DEL TRASPORTO FERROVIARIO
-Consentiti gli spostamenti purché nella capienza massima del 50 %
- ZONA ARANCIONE
SPOSTAMENTI
-È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione( salvi motivi di : salute ,lavoro,necessità)
-Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
-È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
–è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione( salvo i motivi di salute,necessità, lavoro e per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune).
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
-sono sospese (senza indicazione di orari, dunque tutto il giorno) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
-Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22:00
- ZONE ROSSE
SPOSTAMENTI
– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio(salvo per motivi di salute,lavoro e necessità)
-È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
-Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e assicurate le misure anticontagio.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
-sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità , sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste in generale dal DPCM per il territorio nazionale.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
-Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettate e garantire le misure anti-contagio .
-Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
-sono consentiti dunque lavanderie e saloni di barbiere e parrucchiere.
– i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, le altre attività devono svolgersi in modalità digitale.
ATTIVITÀ SPORTIVE
– tutte le attività sportive previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese (sospese quindi: l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, normalmente consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana; sospese anche le attività dei centri di riabilitazione); sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
ISTRUZIONE
– Resta in presenza lo svolgimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
– è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo la modalità a distanza per garantirne la continuità ai corsi.