SOS GIUSTIZIA – N. 1/2020
Rubrica di giurisprudenza a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti
Rifiuti: tassa al 40% se i cassonetti sono insufficienti
Se il servizio di raccolta dei rifiuti svolto dal Comune è insufficiente rispetto alle quantità prodotte dal contribuente, la tassa rifiuti deve essere ridotta al 40%, come previsto nell’articolo 59 del D. Lgs 507/1993. A confermarlo è stata anche la Commissione Tributaria di Bari, con la sentenza del 7 settembre 2017, n. 2607, oltre che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22531 del 2017.
La controversia prende le mosse dal ricorso introduttivo di una impresa che realizza imballaggi di legno. L’atto introduttivo, che ha trovato l’accoglimento del giudice di primo grado, aveva sollevato tra l’altro l’eccezione di aver gestito in proprio i rifiuti prodotti, con l’effetto che il tributo avrebbe dovuto essere azzerato. La commissione regionale, ha rigettato questa eccezione, specificando quanto segue.
I giudici della Commissione Tributaria barese hanno accertato che il Comune impositore avesse assimilato ai rifiuti urbani gli scarti del legno prodotti dagli operatori economici, con apposito regolamento. Il Collegio ha poi osservato che la gestione in proprio di rifiuti assimilati agli urbani avrebbe potuto dare diritto alla riduzione per recupero dei rifiuti, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento comunale, ma non il completo abbattimento del tributo. Quanto detto, in particolare, trovava ragione nel fatto che la gestione di tali rifiuti è di competenza del Comune, seppure non per tutte le fasi della medesima.
È una riduzione applicabile anche in regime Tari, limitatamente alla quota variabile. Infatti, i Comuni hanno l’obbligo di stabilire in regolamento le quantità massime di rifiuti che il servizio pubblico è in grado di gestire sulla base delle capacità e degli impianti a disposizione del gestore affidatario del servizio. Se l’operatore economico produce rifiuti in quantità eccedente il limite individuato nel regolamento comunale, i rifiuti devono ritenersi speciali per quantità. Di conseguenza, il produttore è esonerato dal tributo. Il contribuente, però, deve essere in grado di documentare la specialità per quantità degli scarti prodotti.
Se i raccoglitori messi a disposizione dal Comune risultano del tutto inadeguati, allora, in applicazione dell’art. 59 del D. Lgs 507/1993, in caso di servizio di gestione dei rifiuti svolto irregolarmente la tassa è dovuta nella misura massima del 40%. La medesima previsione, peraltro, vale anche per la Tari.
Alla stessa conclusione è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 22531/2017, ha precisato che in caso di disservizi nella raccolta dei rifiuti l’utente ha diritto ad una riduzione della tariffa anche se le negligenze non sono addebitabili al Comune. Il cittadino ha diritto ad una riduzione se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
Avv. Massimo Magliocchetti, Avvocato del Foro di Roma
Per maggiori info o domande sugli argomenti trattati, Cell: +39 351 77 39 446 – www.massimomagliocchetti.com
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