Con il messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, l’INPS ha fornito alcune importanti precisazioni circa la domanda da allegare alla domanda telematica per il Fondo di Garanzia. In particolare, i chiarimenti hanno riguardato anche il termine per riscuotere le prestazioni: se la scadenza è prevista in questo periodo, già colpito dall’emergenza Coronavirus, allora vi sarà una proroga dell’attuale data fino al 31 luglio, teoricamente scadenza ultima per la fine dello stadio di emergenza. Tale domanda integra due precedenti comunicazioni che aveva riguardato i documenti che dovevano essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR, Trattamento di Fine Rapporto, e dei crediti di lavoro.
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A partire dal messaggio numero 2084 dell’11 maggio 2016, l’INPS ha indicato la documentazione precisa da allegare alla domanda telematica per accedere al Fondo di Garanzia di TFR e crediti di lavoro e di posizione previdenziale complementare in alcuni casi specifici:
- datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
- datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo;
- datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012).
Per quanto riguarda i documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di Garanzia in caso di esecuzione individuale, l’INPS è intervenuto con il messaggio n.3854 del 24 ottobre 2019 per chiarire la voce “Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata”, da sostituirsi con “Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata”.
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Il nuovo intervento presentato con il messaggio di ieri aggiunge nuovi dettagli. Si è sottolineata la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.
Inoltre, viene precisato, in riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, che nella domanda telematica è già presenta la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito.
Pertanto, bisogna allegare il modulo SR131 ma:
- non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo;
- deve essere caricato online nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.
L’Istituto ha inoltre chiarito sul termine per riscuotere le prestazioni in questo momento di emergenza. Per garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, se il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scade proprio all’interno del periodo dello stato di emergenza, le Strutture territoriali, d’intesta con la filiale della banca convenzionata, prorogano la data di termine al 31 luglio, ovvero al termine dei 6 mesi indicati.