Cassa Integrazione, l’INPS chiarisce sulla domanda

Con due messaggi pubblicati in questi ultimi giorni (il messaggio 1201 del 21 maggio 2020 e il messaggio 2183 del 26 maggio), l’INPS ha fornito dei chiarimenti riguardo la proroga della Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, che è più veloce, e anche sui termini prescritti. Il riferimento è alle sole domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario a carico di datori di lavoro, intermediari e operatori di sede.

La proroga della cassa integrazione, non solo ordinaria e assegno ordinario ma anche quella straordinaria e in deroga, è stata prevista per ulteriori nove settimane che si sono aggiunte alle nove introdotte con il decreto Cura Italia. Con il messaggio 2101, l’INPS ha spiegato come viene semplificata la procedura per la cassa integrazione e assegno ordinario, mentre ne messaggio successivo vengono fornite indicazioni sui termini di presentazione.

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La domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario sarà più veloce con la proroga prevista dal decreto Rilancio. Nel messaggio 2201, viene presentata la nuova funzione “copia domanda CIGO” che è già esistente nella procedura “UNICIGO”, ma che ora è stata aggiornata e implementata così da permettere che le nuove domande di cassa integrazione possano essere inviate con maggior semplicità sulla base di quelle che erano state inoltrate in precedenza. Tale semplificazione è legata alla proroga della cassa integrazione dal decreto di cui sopra ed è stata introdotta per le richieste di CIGO con causale COVID-19.

L’INPS fornisce nel dettaglio le istruzioni operative: gli unici elementi che non si possono copiare sono i ticket visto che per ogni domanda ne deve essere creato uno nuovo e gli allegati che per l’emergenza non sono obbligatori. Per la proroga di una precedente domanda di cassa integrazione ordinaria, bisogna procedere così:

  • utilizzare la funzione “Copia domanda” ;
  • variare il periodo;
  • variare i dati di cui al quadro “G” ed eventualmente i lavoratori beneficiari se diversi rispetto a quanto riportato nella prima domanda.

Per la causale COVID-19, ricordiamo che non è necessario compilare i quadri “D” (corrispondente a Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali). Inoltre viene cancellato anche l’obbligo di allegare la relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

In estrema sintesi per la domanda di cassa integrazione ordinaria COVID-19 vanno compilati, essendo estremamente semplificata, solo i quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”, che con la funzione “Copia domanda” sono riprodotti in automatico da quella precedente. Lo stesso discorso vale per la lista dei beneficiari se non è variata e gli allegati.

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Con il messaggio 2101, L’INPS ha chiarito che la dichiarazione della cassa integrazione già fruita è soggetta a semplificazione. In particolare, l’INPS fornisce all’azienda un file Excel semplificato rispetto a quanto richiesto in maniera ordinaria, che le stesse dovranno legare alla domanda di proroga di CIGO con causale COVID-19 prevista nell’allegato n.2.

Con la compilazione del file, le aziende potranno tenere il conto dei giorni di cassa integrazione fruiti e così delle settimane e di quelli per i quali si può inoltrare la domanda di proroga sempre a causale COVID-19. Si considera usufruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda. A titolo esemplificativo INPS nel messaggio fa un esempio:

Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Sulla base del calcolo resteranno fuori 3 settimane che si possono richiedere con una nuova domanda di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19.

Viene semplificata anche la fruizione dell’assegno ordinario presso i Fondi di solidarietà. La funzione “Duplica domanda” è stata infatti semplificata dalla sezione “invio domande online” dei Fondi di solidarietà ed è stata anche implementata. Dalla funzione “Cerca esisti”, è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate con causale COVID-19, indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato (modificabile rispetto alla domanda precedentemente inviata).

Non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari e il tipo di causale: per farlo è necessario inoltrare all’Istituto una nuova domanda di assegno ordinario di cassa integrazione da “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione.

In un successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità delle altre funzioni. Per inviare una domanda uguale a una già inviata modificando solo periodo e pagamento si procede nel seguente modo:

  • andare a “Cerca esiti”;
  • selezionare il tasto “Visualizza”;
  • prendere visione dei dettagli della domanda presentata;
  • inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo;
  • inserire il tipo di pagamento richiesto;
  • cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata COVID”;
  • per l’invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata COVID” senza uscire dalla schermata “Visualizza”.

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella prima domanda. Nel messaggio 2183 vengono forniti chiarimenti anche sui termini per la presentazione della domanda di cassa integrazione: il nuovo testo del decreto rilancio prevede che la presentazione della domanda di cassa integrazione debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’articolo 68 del dl Rilancio ha inserito anche il comma 2-ter all’articolo 19 del Cura Italia, fissando al 31 maggio il termine per presentare la domanda di cassa integrazione per periodi di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa che vadano dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Nel medesimo articolo è stato introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19 del dl Cura Italia introducendo una penalizzazione per le domande di cassa integrazione trasmesso oltre il termine stabili, prevedendo che per quelle domande l’eventuale trattamento di integrazione salariale coprirebbe solo la settimana precedente all’invio.