Assegni familiari: le nuove tabelle
L’INPS ha aggiornato le tabelle relative agli assegni familiari e i nuovi livelli di reddito necessari per poterne stabilire gli importi.
Le nuove tabelle entreranno in vigore l’1 luglio 2020 e saranno valide fino al 30 giugno 2021.
Queste tabelle suddivideranno gli importi in base alle caratteristiche del nucleo familiare.
Nello specifico, si parte dalla tabella 11 per famiglie con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza componenti inabili, per arrivare alla tabella 21D per i nuclei monoparentali, con richiedente inabile, senza figli e con almeno un frtaello/sorella o nipote.
Il calcolo dell’importo
L’assegno familiare è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato al tipo di nucleo, al numero di componenti ed al reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori stabiliti annualmente dalla Legge.
L’importo per i lavoratori dipendenti è legato al numero e caratteristiche dei componenti del nucleo ed al reddito complessivo di tutti i componenti dello stesso.
Maggiore è il reddito, minore sarà l’importo assegnato.
I componenti del nucleo familiare
L’assegno spetta al nucleo familiare composto da:
- Il richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- Il coniuge non separato, anche se non convivente, o che comunque non abbia lasciato la famiglia;
- Figli di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- Figli maggiorenni inabili, non coniugati, previa autorizzazione.
L’importo da considerare è il reddito complessivo ai fini fiscali, sulla quale vengono calcolate le imposte IRPEF e addizionali regionali e comunali.
All’interno del reddito familiare non vengono considerate le seguenti somme:
- Assegni familiari;
- TFR o anticipi;
- Rendite vitalizie erogate dall’inail;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di frequenza.
La richiesta
Dal 1° aprile 2019 la domanda si può presentare direttamente all’INPS, solo in via telematica.
Importante sapere che:
- Lo stesso nucleo può avere un solo assegno;
- La domanda va presentata ogni anno;
- L’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali: non concorre alla formazione del reddito;
- Il diritto all’assegno si prescrive in 5 anni, quindi si possono richiedere gli arretrati.
Il pagamento
Gli importi sono anticipati dall’azienda in busta paga e, da questa, recuperati sulle somme da versare all’INPS con modello F24.
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