Assegni familiari 2020 – Nuovi importi e tabelle

Assegni familiari: le nuove tabelle

L’INPS ha aggiornato le tabelle relative agli assegni familiari e i nuovi livelli di reddito necessari per poterne stabilire gli importi.

Le nuove tabelle entreranno in vigore l’1 luglio 2020 e saranno valide fino al 30 giugno 2021.

Queste tabelle suddivideranno gli importi in base alle caratteristiche del nucleo familiare.

Nello specifico, si parte dalla tabella 11 per famiglie con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, senza componenti inabili, per arrivare alla tabella 21D per i nuclei monoparentali, con richiedente inabile, senza figli e con almeno un frtaello/sorella o nipote.

 

Il calcolo dell’importo

L’assegno familiare è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato al tipo di nucleo, al numero di componenti ed al reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori stabiliti annualmente dalla Legge.

L’importo per i lavoratori dipendenti è legato al numero e caratteristiche dei componenti del nucleo ed al reddito complessivo di tutti i componenti dello stesso.

Maggiore è il reddito, minore sarà l’importo assegnato.

 

I componenti del nucleo familiare

L’assegno spetta al nucleo familiare composto da:

  • Il richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • Il coniuge non separato, anche se non convivente, o che comunque non abbia lasciato la famiglia;
  • Figli di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • Figli maggiorenni inabili, non coniugati, previa autorizzazione.

L’importo da considerare è il reddito complessivo ai fini fiscali, sulla quale vengono calcolate le imposte IRPEF e addizionali regionali e comunali.

All’interno del reddito familiare non vengono considerate le seguenti somme:

  • Assegni familiari;
  • TFR o anticipi;
  • Rendite vitalizie erogate dall’inail;
  • Indennità di accompagnamento;
  • Indennità di frequenza.

 

La richiesta

Dal 1° aprile 2019 la domanda si può presentare direttamente all’INPS, solo in via telematica.

Importante sapere che:

  • Lo stesso nucleo può avere un solo assegno;
  • La domanda va presentata ogni anno;
  • L’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali: non concorre alla formazione del reddito;
  • Il diritto all’assegno si prescrive in 5 anni, quindi si possono richiedere gli arretrati.

Il pagamento

Gli importi sono  anticipati dall’azienda in busta paga e, da questa, recuperati sulle somme da versare all’INPS con modello F24.

 

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