Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2020, l’INPS ha ufficialmente aggiornato le tabelle degli assegni familiari e con essi i relativi nuovi livelli di reddito necessari per determinarne l’importo. Queste tabelle entreranno in vigore il primo luglio 2020 e resteranno valide fino al 30 giugno 2021. Si ricorda che le fasce di reddito sono soggette a rivalutazione annuale basandosi sulla variazione dell’indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT e che tra il 2018 e il 2019 è stato pari allo 0.5%.
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Gli importi degli ANF in vigore dal prossimo primo luglio sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare: qui potete scaricare le nuove tabelle 2020. Si andrà dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili fino alla tabella 21D, che è dedicata ai nuclei monoparentali con un richiedente inabile, senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
L’assegno al nucleo familiare è un sussidio economico per lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L’importo per i lavoratori dipendenti è legato al numero e caratteristiche dei componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo. Maggiore è il reddito, minore sarà l’importo dell’Assegno percepito.
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Per ricevere l’assegno familiare, il nucleo deve essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
Il reddito rilevato è quello di tutti i componenti il nucleo familiare maturato nell’anno solare precedente il primo luglio 2020 e si dovrà assumere il reddito di tutti i familiari relativo al periodo d’imposta 2019. Scrive QuiFinanza: “L’importo da prendere in considerazione è il reddito complessivo ai fini fiscali, quello su cui vengono calcolate le imposte IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Il reddito del 2019 assumerà rilevanza fino al 30 giugno 2021. Questo significa che la richiesta di ANF decorrente dal 1º febbraio 2021 dovrà comunque tenere in considerazione il reddito 2019 di tutti i familiari. Per aver diritto agli ANF il reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati.
Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:
- assegni familiari;
- TFR o anticipi TFR;
- rendite vitalizie erogate dall’Inail;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza.”
A partire dal 1 aprile 2019, la domanda di assegno familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS in via telematica, attraverso il sito online o i servizi offerti dagli enti di patronato. Bisogna inoltre tenere a mente che lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno, la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comuniste con tempestività le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno, l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, dal momento che non concorre alla formazione del reddito e il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni.