Assegni familiari – Tutte le novità dal 1° luglio 2020

assegni familiari

Nuovi assegni familiari

Dal 1° luglio sono in vigore i nuovi importi ed i nuovi limiti reddituali relativi ai nuovi assegni familiari. Gli stessi saranno maggiorati, rispetto all’anno scorso, da luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Nella circolare numero 60 del 21 maggio 2020, INPS comunica tutti gli importi aggiornati del sussidio rinnovato.

 

Le nuove tabelle e i destinatari

Gli importi spettanti sono suddivisi in delle tabelle, in base alle caratteristiche del nucleo familiare.

Si parte dalla tabella 11 per le famiglie composte da entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, fino ad arrivare alla tabella 21D per nuclei monoparentali, in cui il richiedente è inabile, senza figli e con almeno un fratello/sorella o nipote.

Gli assegni familiari spettano alle famiglie composte da:

  • Richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • Coniuge che non sia separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • Figli ed equiparati maggiorenni inabili, purchè non coniugati, previa autorizzazione.

Non può, invece, usufruire del sussidio:

  • Il coniuge legalmente separato;
  • Il coniuge che abbia abbandonato la famiglia o che, comunque, risulti sciolto dall’unione civile;
  • Coniuge e figli o equiparati del cittadino straniero senza residenza in Italia;
  • Figli maggiorenni inabili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.

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Come richiedere gli assegni familiari

In precedenza, il modulo per la richiesta doveva essere presentato direttamente al datore di lavoro, oggi, però, la domanda va fatta solamente in via telematica all’INPS.

Per richiedere gli assegni familiari, bisogna sapere che:

  • Un nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
  • La domanda va avanzata per ogni anno a cui si ha diritto al sussidio, comunicando eventuali variazioni che possano comportare cessazione o rideterminazione dell’importo spettante;
  • L’assegno è esente dal calcolo di ritenute previdenziali e fiscali perchè non concorre alla formazione del reddito;
  • Il diritto all’assegno si prescrive in 5 anni, pertanto è possibile richiedere gli arretrati entro, al massimo, 5 anni dalla data della domanda.

 

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