In attesa della Circolare attuativa con le istruzioni operative, l’INPS fornisce alcune informazioni con le date di scadenza per la trasmissione delle domande per l’indennità Covid, più il quadro completo della normativa.
Per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.
Disponibile online la procedura per fare domanda per l’indennità Covid-19 definita dall’Istituto di previdenza “onnicomprensiva-ter” e riservata alle seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Si tratta dell’indennità istituita per le attività che risentono maggiormente dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Coronavirus e prevede l’erogazione di una somma una tantum pari a 1.000 euro.
I lavoratori già beneficiari di questa indennità, già prevista dal decreto Agosto (DL 104/2020) ed estesa dal primo decreto Ristori (DL 137/2020) non devono presentare una nuova domanda. Chi invece possiede i requisiti ma non ha già ricevuto la prestazione, deve inoltrare richiesta entro il 31 dicembre 2020.
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