Bonus autonomi, cambiamenti con il nuovo decreto
Il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi è stato erogato a marzo e già rinnovato automaticamente per aprile.
Con il nuovo Decreo maggio, il bonus sarà portato a 1000 euro per alcuni lavoratori, ma ci saranno variazioni sui criteri di accesso.
Bonus 600 euro: a chi?
Per aprile e maggio è prevista un’indennità di 600 euro per lavoratori dipendenti ed autonomi, non titolari di pensioni, che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa per emergenza sanitaria.
I beneficiari saranno i lavoratori dipendenti stagionali, non del turismo, che tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano cessato l’attività con almeno 30 giorni lavorati.
Sono inclusi anche i lavoratori intermittenti che, nello stesso periodo di tempo degli stagionali, abbiano lavorato, anch’essi, almeno 30 giornate. I lavoratori autonomi senza P. IVA che tra l’1 gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi stagionali.
Compresi anche gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito del 2019, derivante dalle stesse attività, superiore a 5000 euro e titolari di P. IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, al 23 febbraio 2020.
Bonus 1000 euro: a chi?
Per maggio è prevista un’indennità di 1000 euro. Per poterne usufruire, sarà necessario non essere titolari di pensioni, ne essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
I beneficiari potranno essere i liberi professionisti con P. IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, che abbiano subito riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.
Inclusi anche i titolari di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata, titolari di rapporti di lavoro di durata non oltre il 31 dicembre 2020 che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago che, causa Coronavirus, hanno sospeso o cessato l’attività oppure subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato del secondo bimestre 2020.
Compresi anche i dipendenti stagionali di turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro senza volontà, tra l’1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto.
Infine, ci sono i lavoratori in somministrazione – turismo o stabilimenti termali – che abbiano smesso di lavorare tra l’1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020.
La perdita del fatturato: i calcoli
Per calcolare la perdita del fatturato subita, serve sapere che il reddito è individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese avute nel periodo interessato, comprese eventuali quote di ammortamento.
Il potenziale beneficiario dell’aiuto deve presentare la richiesta all’INPS, dichiarando l’effettiva perdita del 33% del fatturato.
In seguito, l’INPS si occuperà di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, che verificherà l’idoneità. Infine, l’Agenzia stessa comunicherà l’esito della verifica dei requisiti di reddito all’Istituto di Previdenza.
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