Stanno arrivando proprio in questi giorni i primi chiarimenti in merito al Bonus 600 euro in favore dei lavoratori varato con il Decreto Rilancio. Con le circolari 66 e 67, infatti, l’INPS ha chiarito le modalità di erogazione di tali contributi per il mese di aprile. Più in particolare, la circolare n.66 prevede per coloro che hanno percepito l’indennità nel mese di marzo, in accoglimento della specifica domanda presentata attraverso i canali telematici dell’Istituto, l’erogazione automatica del medesimo contributo per il mese di aprile senza che sia necessario presentare nuova richiesta. Si superano così alcune delle criticità che avevano caratterizzato la gestione delle istanze della mensilità di marzo, con l’avvio della procedura che aveva immobilizzato l’accesso al sito internet dell’ente.
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Tale automatismo sarà dunque valido per:
- collaboratori coordinati e continuativi e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019.
Per questi soggetti, l’indennità del mese di aprile, che ammonta a 500 euro per gli operai agricoli e i soliti 600 per le altre categorie, sarà erogata con le stesse modalità di pagamento del mese di marzo.
Coloro che, invece, non hanno ancora presentato la domanda per ricever l’indennità di marzo, potranno richiederla entro il 3 giugno. Tra questi sono compresi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, che erano stati inizialmente esclusi dal sussidio, salvo poi essere ricompresi anche relativamente al mese di marzo grazie ad alcune modifiche apportate dal decreto Rilancio. L’INPS ha precisato inoltre che le domande che erano state precedentemente respinte a causa di tale incompatibilità verranno riesaminate e accolte d’ufficio dall’Istituto, a cui farà seguito il riconoscimento degli importi sia per marzo che per aprile.
Dovranno presentare la domanda per il mese di aprile anche i lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 35mila euro nel 2019.
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Nella circolare n.67, ci si occupa di altre categorie di lavoratori, ovvero quelle che per il mese di marzo hanno ricevuto il reddito di ultima istanza, e per i mesi di aprile e maggio riceveranno il bonus 600 euro. Si tratta di:
- lavoratori stagionali degli altri settori;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori occasionali iscritti all’Inps;
- incaricati delle vendite a domicilio
Sarà sufficiente presentare un’unica domanda all’ente di previdenza per ricevere le indennità di marzo, aprile e maggio.