In risposta ad alcuni dubbi emersi in questi giorni, va fatto un importante chiarimento in merito al Bonus 600 euro: il Decreto Rilancio ha previsto di corrispondere il sussidio per il mese di aprile soltanto a chi l’aveva già chiesto e ottenuto in riferimento alla mensilità di marzo. Coloro che, pur avendone i requisiti, non inoltrano la domanda per i 600 euro spettanti in marzo, non potranno poi accedere all’indennità di aprile.
La proroga del bonus 600 euro anche per aprile è contenuta nell’articolo 84, commi 1,4,5,7 del dl Rilancio. Ogni comma confine la proroga specifica per categoria di aventi diritto. Dunque il bonus di aprile non spetta a chi ha semplicemente i requisiti per il bonus marzo, ma ai soggetti già beneficiari del bonus. Una formulazione che volutamente sembra riferirsi esclusivamente a chi ha ricevuto l’indennità e non alla platea che ne avrebbe potenzialmente diritto. In questo modo, l’INPS non deve effettuare istruttorie e può liquidare i medesimi bonus già versati stavolta in tempo brevissimo.
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La proroga riguarda gli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto Cura Italia, quindi Partite IVA, collaboratori para subordinati iscritti alla gestione separata, autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, stagionali del turismo e operai agricoli a tempo determinato.
In questo modo sono esclusi coloro che, pur avendo diritto al bonus 600 euro di marzo, non lo hanno già richiesto. E del resto l’INPS sta già versando in automatico il bonus a coloro che aveva già ricevuto quello dello scorso mese. Inoltre, per non perdere il diritto al bonus 600 euro di marzo, bisogna presentare domanda entro il 3 giugno. Chi non presenta domanda entro questa data, dunque, perderà sia il bonus di marzo sia quello di aprile.
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