Se la bozza del decreto maggio (oggi chiamato anche Decreto Rilancio) verrà confermata anche nella versione finale del documento, il bonus di 600 euro verrà ufficialmente esteso ad alcune categorie di lavoratori rimasti esclusi dal decreto Cura Italia. Il sussidio, previsto per partite IVA, autonomi, co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS, stagionali e lavoratori dello spettacolo, potrebbe dunque spettare anche a nuovi beneficiari, anche se bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del documento.
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Nella bozza del nuovo decreto, infatti, si andava a modificare e integrare gli articoli del decreto Cura Italia convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020 dedicati al bonus 600 euro. Un sussidio che potrà tra l’altro alzarsi fino a un tetto massimo di 1000 euro per tutti gli autonomi che potranno dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre ma dell’anno scorso. Ma la bozza dell’articolo 22 va a integrare quanto disposto dall’articolo 29 del Cura Italia, intitolato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”.
In particolare, si parla di: “impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Non solo per i dipendenti stagionali, dunque, ma anche per coloro che lavorano nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Più in generale, il Bonus 600 euro spetterà dunque a queste nuove categorie:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato in maniera involontaria il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dall’attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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Vi ricordiamo, tuttavia, che i casi di esclusione anche per i nuovi beneficiari vengono definiti nel medesimo articolo del decreto maggio ancora in fase di bozza. Pertanto, non potranno fare domanda se: titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contatto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del dl del 15 giugno 2015, n.81 e se titolari di pensione.