Previsto dall’articolo 27 del Decreto Legge n.18/2020, il Bonus da 600 euro, dopo essere stato erogato a marzo (nonostante i ritardi nell’accreditare alcune domande), sarà rinnovato automaticamente per la mensilità di aprile per i soggetti già beneficiari. Addirittura l’assegno potrebbe salire a 1000 euro per alcune categorie di lavoratori. Di sicuro, però, cambieranno i criteri di accesso, con il Decreto Aprile che dovrebbe meglio definirli nei prossimi giorni, quando dovrebbe essere approvato e pubblicato definitivamente.
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In riferimento ai mesi di aprile e maggio sarà prevista un’indennità di 600 euro per ciascun mese da attribuire a lavoratori dipendenti e autonomi, non titolari di pensione, che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. Le seguenti categorie riceveranno dunque tale indennità:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purché gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente
- Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- Lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato, non già titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo (entrata in vigore della disposizione).
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Per ricevere invece l’indennità di 1000 euro prevista per maggio 2020 bisognerà appartenere a una delle seguenti categorie:
- Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che: siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano titolari di pensione o non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019
- Lavoratori titolari di co.co.co. che siano: iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago a queste condizioni: non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; che abbiano cessato la propria attività, in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019.
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che: hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione; non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che: abbiano cessato in modo non volontario il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione; non risultino titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.