Chi può beneficiarne? Quali sono i lavori ammessi? Come funziona? La legge di Bilancio ha prorogato il Bonus facciate anche nel 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere. COS’È – Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Bonus facciate è un’agevolazione fiscale che “consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”. PER COSA – L’intento è di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. L’Agenzia, che parla del Bonus come di un “nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”, specifica che “sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”. A CHI – “Possono usufruire dell’agevolazione – spiega l’Agenzia delle Entrate – tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva”. Possono usufruirne, quindi, sia le persone fisiche sia le imprese. COME – “La detrazione – continua l’Agenzia – è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione”. QUANDO – Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del Bonus facciate, senza aspettare i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale. ZONE – Il Bonus spetta solo per i lavori effettuati su immobili che si trovano in zone A e B o assimilate. La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Non si può accedere al Bonus per i lavori realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E, F. LAVORI – I lavori ammessi sono quelli realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna degli edifici (anche solo di pulitura e tinteggiatura) e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Ammessi anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate. Requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile: non spetta per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da un suolo a uso pubblico. BENEFICIARI – Come detto, possono beneficiare del Bonus tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita Iva, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile. L’Agenzia delle Entrate specifica che l’agevolazione riguarda non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario (previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore). PAGAMENTI – Per accedere al Bonus, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresadevono pagare con bonifico parlante (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori). I titolari di reddito d’impresa, invece, non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante. DATI – Per accedere, inoltre, bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Bisogna anche comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’Asl (non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio). DOCUMENTI – È importante conservare, in modo da presentarli su richiesta, questi documenti: fatture; ricevute del bonifico; abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori; copia domanda di accatastamento, per immobili non censiti; ricevute di pagamento dei tributi locali; copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari. OPZIONI – Il bonus può essere fruito in detrazione fiscale, in 10 quote annuali uguali. C’è l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta (da comunicare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione della detrazione). Il bonus si può cedere a: fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dei lavori; altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); istituti di credito e intermediari finanziari. Anche chi riceve il credito ha la facoltà di cessione.