Da martedì 23 febbraio, il bonus Irpef (ex bonus Renzi) sarà riconosciuto dall’Inps anche ai percettori di Naspi, cioè ai contribuenti che per cause non imputabili alla loro volontà hanno perso il lavoro e si trovano in uno stato di disoccupazione.
Possono richiedere l’indennità i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, come gli apprendisti o i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative. Tra i destinatari del bonus ci sono anche il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi invece i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Non possono richiedere il bonus i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità(se non optano per la Naspi). A chi, in seguito alla crisi pandemica causata dal Covid19 ha perso il proprio impiego, l’Istituto di previdenza riconoscerà un bonus di 100 euro mensili. Possono fare domanda del bonus Irpef anche i contribuenti con reddito conseguito nello svolgimento di attività per le quali si opera in regime forfettario. Attenzione, dunque, a considerare il reddito complessivo per non andare incontro a un’eventuale restituzione del bonus nella prossima dichiarazione dei redditi.
L’accredito mensile arriverà direttamente sul conto corrente del disoccupato e l’importo sarà pari a 100 euro ma decrescerà al crescere del reddito.
In pratica si tratta di 100 euro al mese per i redditi compresi tra 26.600 euro e 28.000 euro; 80 euro al mese per i redditi compresi tra 28.000 e 35.000 euro; oppure una somma decrescente da 80 euro fino a zero per i redditi compresi tra 35.000 e 40.000 euro. In questi calcoli vanno esclusi il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, oltre ai premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%. Devono essere sommati, invece, i redditi derivanti da immobili soggetti alla cedolare secca.
ISCRIVITI AL GRUPPO: https://www.facebook.com/groups/351698258820771/?ref=share