Nel dl Sostegni tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ecco tutto quello che occorre sapere sull’erogazione degli aiuti. Va specificato che, ai soggetti che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro. Da ricordare anche che il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus. Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione, ci sono diversi requisiti per poter accedere al bonus. Bisogna essere lavoratori dipendenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Il bonus si rivolge poi ai lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo. I lavoratori non devono essere titolari di pensione. E non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente. Non devono percepire la Naspi. Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps.
ISCRIVITI AL GRUPPO: https://www.facebook.com/groups/351698258820771/?ref=share