Bonus maggio, al via la domanda online: il riassunto di tutti i bonus per marzo, aprile e maggio

Finalmente è online la procedura di la domanda per ottenere i relativi bonus maggio, così come previsto dal Dl Rilancio. Nelle prossime settimane, l’INPS procederà all’accredito anche per quanto previsto per maggio, con un’indennità una tantum rivolta a diverse categorie di lavoratori con importo variabile dai 600 ai 1000 euro. L’importo di tale bonus maggio, infatti, cambia a seconda della categoria di appartenenza e per questa ragione l’INPS ha pubblicato una tabella per fare chiarezza su quanto spetta a ognuna delle categorie.

Fatta eccezione per i liberi professionisti, chi ha già richiesto l’indennità di marzo e se l’è vista accogliere riceverà in maniera automatica anche la mensilità di maggio, qualora prevista, senza dover presentare una nuova istanza. Per le indennità dei nuovi beneficiari (stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati di vendita a domicilio), basta invece inviare una domanda unica per marzo per avere poi il bonus da 600 euro anche per aprile e maggio.

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In particolare, il sito delle piccole-medie imprese ha evidenziato le categorie di lavoratori con diritto al bonus per le mensilità di marzo, aprile e/o maggio, in base a quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio:

  • Liberi professionisti, a cui era destinata un’indennità di 600 euro per marzo e aprile e di 1000 per maggio, con Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). A differenza di aprile e maggio, però, viene richiesto un requisito economico per ottenerlo: il sussidio spetta soltanto a coloro che hanno una Partita IVA attiva alla data del 19 maggio e che hanno subito una perdita del reddito del 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questo motivo, gli appartenenti a questa categoria devono produrre nuova domanda all’INPS per ricevere i 1.000 euro, autocertificando la perdita del reddito.
  • Collaboratori coordinati e continuativi, che non devono presentare una nuova domanda qualora avessero già ricevuto l’indennità di marzo e aprile (di 600 euro, mentre a maggio sarà pari a 1000 euro). Va sottolineato, tuttavia, che sarà necessario soddisfare un ulteriore requisito: il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020, ovvero la data dell’entrata in vigore del dl Rilancio.
  • Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti balneari privi di contratto di lavoro subordinato e non percettori di NASpI. Anche in questo caso è previsto un bonus di 600 euro per marzo e aprile, mentre per la mensilità di maggio sarà di 1000 euro: i dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali avranno accesso solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Solo per marzo, l’indennità. compatibile e cumulabile con la NASpI. Inoltre, non devono essere titolari né di trattamento pensionistico diretto (escluso l’assegno di invalidità) né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Sono ammessi al bonus da 600 euro i lavoratori in somministrazione nei settori turismo e stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI. In assenza lavoro subordinato e di NASpI, al mese di maggio i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori turismo e stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.
  • Per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri (autonomi in gestioni speciali AGO) è stato previsto il bonus di 600 euro per marzo e aprile, non per maggio.
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato è prevista un’indennità di 600 euro per marzo e 500 per aprile 2020, purché nel 2019 contino almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
  • Per i lavoratori dello spettacolo è stata prevista un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020. Il sussidio è compatibile e cumulabile con la NASpI. I beneficiari devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo e avere come requisiti; almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore ai 35.000€; assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
    Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti: almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo; reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019; assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020.
  • Ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020. I requisiti sono: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda; assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
  • Ai lavoratori intermittenti spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020 con questi requisiti: almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda; assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
  • Ai lavoratori autonomi occasionali spetta un bonus di 600 euro per marzo, aprile e maggio. I requisiti sono: assenza di partita IVA; iscrizione alla Gestione Separata al 23 febbraio e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020; assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020; assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda; assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
  • Infine, è attesa un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020 ai lavoratori incaricati di vendita a domicilio con i seguenti requisiti: reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5mila euro; partita IVA; iscrizione alla Gestione Separata già al 23 febbraio e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda; assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

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