Per il mese di maggio, il Decreto Rilancio ha introdotto un sussidio che potrà arrivare fino a 1000 euro per alcune categorie di lavoratori autonomi e professionisti. Questo bonus, però, non è automatico ed è più selettivo, perché richiederà di dimostrare il calo di fatturato o la perdita del posto di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19.
Hanno diritto all’indennità da 1000 euro tre categorie di lavoratori: Partite IVA (liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020) e Co.co.co (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) iscritti in gestione separata INPS; dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Il riferimento è l’articolo 84 del dl Rilancio.
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Come riportato dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it, ecco i requisiti specifici:
- Partite IVA: non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto al reddito dell’analogo periodo 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
- Collaborazioni coordinate e continuative: non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il rapporto di lavoro deve essere cessato al 19 maggio 2020 (entrata in vigore del dl rilancio). Attenzione: la legge specifica il requisito appena descritto ma non contiene altre indicazioni, quindi ammette anche chi ha cessato il lavoro ad esempio nel 2019.
- Stagionali turismo e stabilimenti termali: non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, o di NASPI (sussidio di disoccupazione). Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione.
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Per quanto riguarda le categorie che riceveranno un bonus da 600 euro, rientrano come riportato da QuiFinanza (in entrambi i casi il lavoratore non deve essere titolare di pensione né avere un rapporto di lavoro dipendente in essere al 19 maggio 2020):
- Lavoratori spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a 50mila euro, non titolari di pensione, non titolari di dipendente al 17 marzo 2020. In pratica, gli stessi con diritto al bonus di marzo previsto dall’articolo 38 del Cura Italia (dl 18/2020).
- Lavoratori spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a 35mila euro.
- Lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione attivi al 23 febbraio 2020 con il CONI, il CIP (comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR, il testo unico imposte sui redditi). Non possono avere altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.
- Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.
- Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del dlgs 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
- Lavoratori senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Devono essere già iscritti alla Gestione separata INPS al 23 febbraio 2020, con accredito di almeno un contributo mensile.
- Venditori a domicilio (articolo 19 dlgs 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020. Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, viene riconosciuto per aprile e maggio un bonus di 500 euro per lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano al 23 febbraio in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Sono esclusi i titolari di pensione e coloro he hanno contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico. È compatibile con l’assegno di invalidità.