Finalmente, a partire dal 19 giugno, è possibile presentare la domanda per ottenere i relativi bonus maggio, così come previsto dal Dl Rilancio. Nelle prossime settimane, l’INPS procederà all’accredito anche per quanto previsto per maggio, con un’indennità una tantum rivolta a diverse categorie di lavoratori con importo variabile dai 600 ai 1000 euro. L’importo di tale bonus maggio, infatti, cambia a seconda della categoria di appartenenza e per questa ragione l’INPS ha pubblicato una tabella per fare chiarezza su quanto spetta a ognuna delle categorie.
Sono diverse, infatti, le categorie di lavoratori interessati da questa nuova indennità, ma non bisogna scordarsi che altre che avevano beneficiato dei sussidi a marzo e aprile (commercianti, artigiani e operai agricoli per esempio), non potranno ottenere anche quello per la mensilità di maggio.
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Il bonus 1000 euro spetta in particolare a:
- Liberi professionisti con Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). A differenza di aprile e maggio, però, viene richiesto un requisito economico per ottenerlo: il sussidio spetta soltanto a coloro che hanno una Partita IVA attiva alla data del 19 maggio e che hanno subito una perdita del reddito del 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questo motivo, gli appartenenti a questa categoria devono produrre nuova domanda all’INPS per ricevere i 1.000 euro, autocertificando la perdita del reddito.
- Collaboratori coordinati e continuativi, che non devono presentare una nuova domanda qualora avessero già ricevuto l’indennità di marzo e aprile. Va sottolineato, tuttavia, che sarà necessario soddisfare un ulteriore requisito: il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020, ovvero la data dell’entrata in vigore del dl Rilancio.
- Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti balneari privi di contratto di lavoro subordinato e non percettori di NASpI.
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Il Bonus 600 euro spetta invece a:
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore ai 35.000€;
- lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale;
- incaricati alle vendite a domicilio.