Con una circolare firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono stati forniti alcuni, importanti chiarimenti riguardo l’utilizzo del bonus vacanze, in particolare su quali strutture e servizi sono utilizzabili e sulle modalità da seguire per beneficiarne.
Come emerge dalla lettura della circolare per individuare le strutture presso cui è possibile utilizzare il bonus bisogna fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma: imprese turistico ricettive, agriturismi, bed and breakfast. A titolo indicativo, tali strutture che esercitano attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici Ateco, sono alberghi, motel, resort, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
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Ricordiamo che il cittadino, per poter richiedere il bonus vacanze, deve scaricare ed effettuare l’accesso all’applicazione dei servizi pubblici IO. Una volta entrati nell’app attraverso identità digitale SPID o Carta d’Identità Elettronica, il contribuente potrà richiedere il bonus dopo verifica dei requisiti. In caso di via libera, riceverà un codice univoco e relativo QR-Code utilizzabili per la fruizione del bonus. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche attraverso l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.