A partire da ieri, è finalmente possibile presentare la domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’INPS con anticipo del 40% delle spettanze. Ad annunciarlo è stato proprio l’ente con un proprio messaggio, ricordando come cambiano le regole con la presentazione direttamente all’Istituto invece che alle Regioni e fornendo le istruzioni su come procedere
Le indicazioni fornite riguardano i trattamenti di cassa integrazione in deroga, ordinaria e assegno ordinario. Più in particolare il riferimento è alla norma introdotta dall’articolo 22-quater al decreto n.18/2020 (convertito nella Legge n.27/2020) come da integrazione del decreto n.34/2020 altrimenti detto Rilancio entrato in vigore lo scorso 19 maggio 2020, sulla semplificazione della procedura per le settimane di proroga nella domanda di cassa integrazione in deroga.
Il pagamento diretto da parte dell’INPS della cassa integrazione, con anticipo nella misura del 40%, riguarda principalmente quella in deroga, ma anche ordinaria e assegno ordinario e in particolare per il periodo di proroga della CIG o anche in sede di prima applicazione. La novità riguarda principalmente la cassa integrazione in deroga laddove, se le prime 9 settimane sono state richieste alle Regioni e devono ancora passare tramite queste, la semplificazione opera con la proroga delle ulteriori 9 (5+4) che possono essere richieste direttamente all’INPS. Le domande per il pagamento diretto da parte dell’INPS possono essere inviate a partire dal 30esimo giorno successivo all’entrata in vigore del dl Rilancio, quindi esattamente il 18 giugno.
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Ma vediamo nel dettaglio come presentare domanda sulla base di quanto indicato dall’INPS e ottenere dunque il pagamento diretto, anche in anticipo, dall’ente. Come indicato su Money.it:
Nel dettaglio si legge nel messaggio che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L’azienda, una volta ottenuta l’autorizzazione per le prime 9 settimane, indipendentemente da quanto effettivamente fruito, può chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, quello previsto con la proroga del decreto Rilancio, direttamente all’INPS.
L’Istituto ribadisce che i datori di lavoro prima di ottenere le successive 5 settimane devono completare le prime 9 e qualora venissero concesse queste ultime in misura minore devono rivolgersi in ogni caso, per il loro completamento, alla Regione o al ministero del Lavoro. Le domande per la proroga invece, per le 5 settimane come anche per le 4 settimane da fruire prima del 1° settembre, dal 18 giugno vanno inoltrate direttamente a INPS. In ogni caso la cassa integrazione non può superare le 18 settimane.
Per la domanda di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto, questa va inviata tramite l’applicativo online sul sito INPS. In particolare, l’utente o datore di lavoro dovrà seguire la procedura della sezione Servizi OnLine accessibile per tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS” (teoricamente nella colonna a sinistra). Al portale “Servizi per le aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato da INPS. L’Istituto specifica che le domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.
Per quanto riguarda cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, l’INPS ha stabilito nel medesimo messaggio che per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo comunque non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – sempre a completamento della fruizione delle prime 9 settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (si quelli restanti sia nel complesso, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
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I datori di lavoro che non hanno utilizzato per intero le prime 9 settimane, posso richiedere di completare la fruizione se le prime concesse sono inferiori a 9 (insomma, quelle previste dal Cura Italia). Con la medesima domanda il datore di lavoro può richiedere anche le ulteriori 5 e fino a un massimo di 14 settimane (9+5). Per completare la fruizione delle prime 9 settimane va presentato un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.
Il file excel dovrà essere convertito in pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format che INPS presto pubblicherà. L’INPS ha precisato che le domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di 14 settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.
In particolare, è presente la procedura “Sistema Unico” con cui possono essere istruite le domande di CIGO e con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori 5 settimane (non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro autocertificano il periodo effettivamente fruito come da messaggio 2101).
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il file suddetto. La procedura sarà rilasciata, con aggiornamenti, entro oggi. Una successiva domanda per la cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, dopo aver fruito delle prime 14 settimane, potrà essere fatta per le 4 settimane ulteriori anche per periodi antecedenti al 1° settembre come da nuovo decreto (n.52 del 16 giugno 2020).
Le domande di cassa integrazione nelle diverse tipologie, alla luce del nuovo impianto normativo, possono essere inviate rispettando precise scadenze. Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga INPS specifica che il decreto Rilancio stabilisce che nel caso di richiesta di pagamento diretto l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La disciplina è applicata anche alle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario.
Nel dettaglio specifica INPS che in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Questo per quanto riguarda la richiesta di anticipo da parte di INPS. In base al nuovo decreto, per richiedere invece la Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, la scadenza è il 17 luglio 2020 se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande (vale a dire il 30esimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività).; per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 la scadenza sarà il 15 luglio 2020.
Come specificato nel messaggio, la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediario abilitato), tramite i canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
In particolare:
- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite: “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;
- per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Chiedendo il pagamento diretto da parte di INPS si può chiedere anche l’anticipazione del 40% di cassa integrazione presente nelle procedure appena elencate. L’opzione è automaticamente impostata sul “SI”, ma basta selezionare la casella di rinuncia se non lo si vuole richiedere.