Con la circolare 78-2020, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni per l’applicazione delle novità riguardanti la cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario secondo le modalità previste dal dl Rilancio, comprese le modalità di erogazione dell’anticipazione del 40% per le domande di integrazione salariale presentate dal 18 giugno. Attenzione però: c’è tempo solo fino al 3 luglio per presentare le istanze.
La presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se però questo periodo ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, la domanda è da presentare entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, ossia proprio il 3 luglio.
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Riassumendo le scadenze:
- 3 luglio per datori di lavoro che hanno fatto richiesta di cassa integrazione prima del 18 giugno e intendono richiedere l’anticipo presentando modello SR41. Se non si intende richiedere l’anticipo, il termine è entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo.”;
- sempre il 3 luglio per i datori di lavoro che hanno cominciato a usufruire delle 5 settimane prima del 18 giugno e non hanno ancora fatto domanda di anticipo diretto da parte dell’INPS;
- 17 luglio per i datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle cinque settimane prima del 18 giugno 2020 e non vogliono ottenere l’anticipo diretto del 40% della cassa integrazione da parte di Inps;
- Se il datore di lavoro ha iniziato a fruire (o sta iniziando) delle ulteriori cinque settimane dopo il 18 giugno deve inviare la domanda per l’anticipo della cassa integrazione entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività;
- Il termine è fissato alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il datore di lavoro non vuole ottenere l’anticipo per le cinque settimane di cassa integrazione successive al 18 giugno 2020. Ricordiamo infine che per le domande di cassa integrazione riferite a periodi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il termine ultimo è il 15 luglio 2020.
La domanda va presentata
- Per cassa integrazione ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
- Per la cassa integrazione in deroga la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- Per l’assegno ordinario, attraverso i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Per chiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezione all’interno della domanda l’apposita opzione che verrà automaticamente impostata sul “sì” e con la compilazione di codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
L’INPS raccomanda una particolare attenzione nel presentare la domanda della correttezza dei dati trasmessi che la presenza di tutti i requisiti. Sarà prevista un’apposita sezione per consultare gli esiti della procedura dell’anticipo.