Cassa integrazione – Cosa si fa al termine delle 18 settimane?

Cassa integrazione: i decreti

La cassa integrazione, causa emergenza sanitaria, può essere richiesta per 9 settimane, più altre 5, entro il 31 agosto. A queste, si aggiungono poi ulteriori 5 settimane, richiedibili tra il 1° settembre e il 31 ottobre, ma anche per periodi antecedenti. Il tutto, quindi, per un totale di 18 settimane.

Una volta terminate queste 18 settimane, il datore di lavoro può richiedere ulteriore cassa integrazione secondo la normativa in vigore.

La domanda di cassa integrazione ordinaria deve rientrare nelle causali previste dal decreto n. 95442/2016 come, ad esempio, mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato. Le regole ordinarie definiscono anche la durata della CIGO come specificato dal decreto n. 148/2015.

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Cosa fare al termine delle 18 settimane

Le causali ordinarie si possono utilizzare una volta terminate le 18 settimane.

Una volta terminate le 18 settimane di cassa integrazione ordinaria, le aziende possono richiederla anche nel caso i in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivasse da un ordine della pubblica autorità o di un ente pubblico.

A questo proposito, esiste una causale che rientra nella categoria di EONE, ossia tutti quegli eventi inevitabili, come terremoti o alluvioni.

 

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