Cassa integrazione, ecco come richiedere le ulteriori 5 settimane

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Con la circolare numero 84 del 10 luglio 2020, l’INPS ha fatto il punto su come utilizzare le cinque settimane in più di cassa integrazione, ribadendo di fatto ciò che viene previsto dal dl Rilancio. A queste disposizioni, però, l’ente ha aggiunto delle precisazioni di carattere applicativo relativamente alle due norme sulla cassa integrazione e risulta d’interesse il paragrafo relativo alle 5 settimane da fruire dopo le 9 previste dal dl Cura Italia, per un totale di 18 settimane (includono anche le 4 in più).

Le prime 14 settimane di cassa integrazione possono essere richieste per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che vanno dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Il decreto del 16 giugno ha previsto che le ulteriori 4 settimane possono essere richieste anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La massima durata resta comunque di 18 settimane anche considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni delle cosiddette zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

Le novità del dl n. 52/2020 sono state introdotte nel decreto Rilancio in fase di conversione e con il quale vengono pertanto definiti nuovi termini e scadenze per la cassa integrazione. Vediamo nel dettaglio come utilizzare le 5 settimane di proroga della cassa integrazione secondo la circolare INPS e ulteriori istruzioni in materia specie sui termini previsti per la presentazione delle domande.

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La possibilità di presentare domanda di cassa integrazione per altre 5 settimane per periodi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è riservata a coloro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane. Non è necessario che le 5 settimane richieste siano consecutive rispetto alle 9 precedentemente autorizzate, ma devono essere collocate comunque entro il 31 agosto.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni presenti nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, come anche per le imprese collocate al di fuori di quei Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei negli stessi la cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.

INPS specifica che anche per queste aziende, per accedere alle ulteriori settimane, valgono le regole del periodo effettivamente fruito di cui abbiamo detto sopra. Le aziende delle zone rosse possono quindi chiedere la cassa integrazione per 13 settimane con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e solo dopo 14 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. L’Istituto chiarisce ulteriormente che se i periodi delle due domande di cassa integrazione con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori siano diversi, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono anche essere gli stessi.

Il datore di lavoro, in tutti i casi quando viene richieste la cassa integrazione ordinaria deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate. La domanda va inviata con un file excel convertito in pdf. Stesso discorso per assegno ordinario, con le aziende che dovranno allegare all’autodichiarazione del periodo effettivamente fruito un file excel convertito in PDF. Questi file permettono all’azienda di calcolare, a consuntivo della cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, quanti giorni sono stati effettivamente fruiti così da poter calcolare le settimane restanti da poter chiedere con la nuova domanda.

INPS chiarisce che per la cassa integrazione ordinaria si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche se solo per un’ora, sia stato posto in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda. A tal fine si divide il numero delle settimane di cassa integrazione fruite per 5 o 6 a seconda del contratto aziendale.

Per quanto riguarda i termini relativi alla presentazione delle domande della cassa integrazione, arrivano anche qui nuovi chiarimenti. Il decreto ha introdotto dal 16 giugno un regime decadenziale per la presentazione delle domande di cassa integrazione. Le successive domande devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della norma, il termine è fissato al 17 luglio 2020 per le domande la cui scadenza sarebbe antecedente a tale termine. È stato inoltre introdotto il termine del 15 luglio per le domande di cassa integrazione per i periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

INPS chiarisce che in relazione alle modifiche apportate dalla nuova norma ci sono nuovi termini:

  • le domande di cassa integrazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020 vanno presentate entro il 31 luglio 2020;
  • le domande di cassa integrazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 vanno presentate entro il 31 agosto 2020.
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