Cassa Integrazione – Inserita nel Decreto Ristori, ecco la situazione

cassa integrazione

Riparte la cassa integrazione con causale Covid-19, la circolare operativa Inps del 7 dicembre rende attiva la procedura.

Il decreto Ristori ha infatti concesso ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, con possibilità di rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Inoltre, è prevista:

l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro il 9 novembre (data di entrata in vigore del DL Ristori), mentre il Decreto Agosto ricomprendeva soltanto i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso.
la proroga al 15 novembre 2020 per le domande di accesso agli ammortizzatori sociali (trattamenti di cig ordinaria e in deroga e di assegno ordinario) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento (per tutte le scadenze di settembre).

Le nuove 6 settimane di integrazione salariale possono essere riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato (e sia già decorso) il secondo periodo di 9 settimane previste dal DL n. 104/2020 (in tutto 9+9 settimane), con la possibilità di trasmettere la domanda – per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane;
  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai DPCM del Governo – si vedano gli allegati 1 e 2 al DL 149/2020 – che dispongono la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive. Questi ultimi possono accedere alla CIG anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Anche per le nuove 6 settimane di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale: pari al 9% per le imprese che, comparando il fatturato del primo semestre 2020 e 2019, hanno subito una perdita inferiore al 20%; pari al 18% se non hanno subito alcuna riduzione di fatturato.

Oltre il 20% di calo di fatturato scatta l’esenzione dal contributo, che si applica anche ai datori di lavoro che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 ed a quelli operanti nei settori interessati dalle misure restrittive dei DPCM anti-Covid, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

In sede di prima applicazione, le domande di trattamenti COVID per periodi di sospensione o riduzione delle attività che iniziano a novembre 2020, possono essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020.

  ISCRIVITI AL GRUPPO: https://www.facebook.com/groups/351698258820771/?ref=share

Recent Posts