Cassa integrazione, le indicazioni per quando finiscono le 18 settimane

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Alla luce delle novità apportate con il dl Rilancio e il dl Legge del 16 giugno 2020 n. 52, l’INPS ha dovuto fornire diverse circolari in cui ha spiegato i criteri nuovi per il calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti per la gestione della cassa integrazione. Con quella del 10 luglio sono state fornite le indicazioni su cosa fare una volta terminate le 18 settimane di fruizione.

La cassa integrazione per l’emergenza, anche in deroga, può essere domandata per 9 settimane più ulteriori 5 entro il 31 agosto 2020. Ci sono poi quattro settimane che possono essere richieste tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, ma anche per periodi antecedenti come stabilito dal decreto n.52/2020. Una volta terminate le 18 settimane di cassa integrazione con causale COVID-19 i datori di lavoro possono fare richiesta di cassa integrazione ulteriore secondo la normativa solitamente in vigore.

La domanda di cassa integrazione ordinaria deve rientrare nelle causali previste dal decreto n.95442/2016, come per esempio “mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato”. Le regole ordinarie definiscono anche la durata della CIGO come da decreto n.148/2015.

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Per quanto riguarda le causali ordinarie, essere sono utilizzabili al termine delle 18 settimane anche se l’azienda mette in evidenza il legame con l’epidemia Covid-19 e in questo caso nella valutazione istruttoria non dovrà valutare la sussistenza della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

Terminate le 18 settimane con causale Covid-19 le aziende possono fare richiesta per la cassa integrazione ordinaria anche se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deriva da ordine della pubblica autorità o ente pubblico. In questo senso, esiste un’apposita causale che rientra in quelli che sono definiti EONE, ovvero gli eventi di forza maggiore.

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