Cassa integrazione, le istruzioni INPS su condizioni, domanda e calcolo

Attraverso la circolare 84/2020, l’INPS ha aggiornato le istruzioni riguardanti la cassa integrazione ordinaria in emergenza Covid. Le domande, innanzitutto, ricordiamo che vanno inviate all’INPS e andranno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è iniziata. Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto.

In particolare, la circolare si concentra sulle 9 settimane di cassa integrazione aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Cura Italia. Contrariamente a quanto precedente previsto, sono tutte utilizzabili anche prima di settembre. In base alle modifiche introdotte dal dl 52/2020, infatti: “tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 del Cura Italia + 5 del dl Rilancio), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al primo settembre 2020″.

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Le ulteriori 9 settimane possono essere utilizzate soltanto dai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale. Non vi è, dunque, l’obbligo per le settimane richieste che siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma il meccanismo 5+4 resta inalterato. Il Dl Rilancio è intervenuto a modificare, consentendo la fruizione di tutte le nove settimane anche prima di settembre, ma resta il limite per cui le prime 5 settimanali devono obbligatoriamente essere collocate entro il 31 agosto 2020.

Per quanto riguarda la domanda, è stata inserita l’opzione “Copia/Duplica domanda” per facilitare i processi. Qualora il datore di lavoro debba anche terminare la fruizione di periodi di CIGO precedentemente richiesti, dovrà allegare un’auto-dichiarazione sul periodo effettivamente fruito, inserendo nell’allegato A già presente nella domanda un file excel convertito in pdf. Se l’aziende non allega questo file, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

Così scrive QuiFinanza relativamente al calcolo:

Facendo la somma del numero dei giorni fruiti, si risale così al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO o di assegno ordinario fruite per cinque o per sei, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it fornisce al riguardo alcuni esempi pratici:

  • periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere.
  • Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). Nel caso prospettato, pertanto, l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

Restano tutte le altre regole già applicate alle prime nove settimane di cigo con causale Covid 19: non si pagano i contributi addizionali previsti normalmente sulla cassa integrazione (articoli 5, 29 e 33 del dlgs 148/2015). I periodi non rilevano ai fini del raggiungimento dei 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile e sono neutralizzati ai fini di successive richieste di Cigo/assegno ordinario.

La circolare contiene i dettagli applicativi, anche per le aziende che hanno diritto a periodi più lunghi (come quelle che si trovano nei comuni della prima zona rossa). E, fra le altre cose, ricorda che in ogni caso, le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

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