Cassa integrazione: le novità
Recentemente, le settimane a disposizione per quel che concerne la cassa integrazione sono aumentate per un totale di 18 settimane al massimo.
Nel dettaglio, un datore di lavoro, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, può richiedere 9 settimane fruibili tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020.
Le stesse, sono poi incrementate di altre 5 settimane per quei datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle precedenti 9 settimane. Tutte quelle aziende, poi, che abbiano fruito delle totali 14 settimane di cassa integrazione, potranno, in aggiunta, richiedere le altre 4, anche per periodi antecedenti al 1° settembre, per un totale di, appunto, 18 settimane.
Per la cassa integrazione in deroga, le prime 9 settimane vanno richieste tramite Regioni, le altre 5 più 4, invece, tramite INPS.
Per fare domanda è sufficiente accedere al portale online dell’INPS, allegando le informazioni relative ai beneficiari del sussidio.
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Cassa integrazione: le nuove scadenze
Ecco, di seguito, tutte le nuove scadenze:
- La scadenza per l’invio delle domande è il 17 luglio;
- La scadenza per domande relative al periodo dal 23 febbraio al 30 aprile è il 15 luglio;
- Il datore di lavoro ha tempo fino a 30 giorni per correggere eventuali errori commessi nella compilazione della richiesta, a partire dalla comunicazione della stessa e, in ogni caso, entro il 17 luglio.
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