Il prolungamento della cassa integrazione è stato uno dei più importanti provvedimenti inseriti nel dl Rilancio. Un decreto del 17 giugno, però, apporta delle specifiche importanti, definendo nuove regole e scadenze per l’ammortizzatore sociale che ha incontrato enormi problemi in fase di erogazione nelle scorse settimane. Nel decreto, si evince che le nove settimane di proroga di cassa integrazione, per un totale di diciotto settimane, possono essere richieste in modo frazionato: cinque iniziali, per un totale di quattordici settimane, e quattro successive.
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In sostanza, rispetto al dl Rilancio, questo nuovo decreto stabilisce che le quattro settimane siano richiedibili per periodi antecedenti al 1 settembre 2020. Lo stesso decreto, seguito da alcune precisazioni di un messaggio INPS, ha fornito nuove scadenze per inviare le domande di cassa integrazione o anche correggere eventuali errori in istanze presentate.
Le domande di cassa integrazione (ordinaria, assegno ordinario o in deroga) vanno presentate entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande (ossia il 30esimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività).
Per le domande che si riferiscono al periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, il termine è il 15 luglio 2020. Il 17 luglio 2020 è anche il termine per correggere eventuali errori od omissioni nella domanda, indipendentemente dal periodo per il quale si chiede l’integrazione salariale.
Nel nuovo decreto vengono forniti anche importanti chiarimenti sul pagamento diretto delle ulteriori 9 settimane di cassa integrazione in deroga direttamente dall’INPS, anche con un anticipo del 40%. Il datore di lavoro, infatti, una volta ricevuto l’anticipo, deve inviare entro il 17 luglio tutti i dati necessari affinché l’Istituto possa erogare il residuo a saldo di cassa integrazione. Se non si rispettano i termini, gli oneri saranno a suo carico. Il termine per richiedere anticipo per periodo precedenti al 18 giugno è invece il 3 luglio 2020.