Cassa integrazione per Covid-19, come funziona e quanto durerà

Cassa integrazione bonus 1400 euro

Con una circolare pubblicata sui propri canali ufficiali, l’INPS ha fatto il punto per spiegare come funziona uno degli strumenti che il Governo è stato chiamato a rinnovare nel periodo di crisi per compensare il blocco dei licenziamenti e consentire ai datori di lavoro di non chiudere le proprie attività: la cassa integrazione straordinaria.

Le tante modifiche apportate allo strumento però hanno reso di difficile comprensione il funzionamento della formula 9+5+4 che regola la nuova cassa integrazione. Con la circolare 84 del 10 luglio, l’ente ha spiegato il funzionamento della cassa integrazione, per quante settimane è possibile richiederla e le eventuali deroghe.

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Si deve partire dal presupposto che l’INPS ha compiuto una ricognizione normativa della nuova CIG straordinaria passando in rassegna i vari provvedimenti adottati dal Governo nelle ultime settimane. Il primo punto di riferimento è il dl del 17 marzo 2020, Cura Italia, che ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza sanitaria.

Le norme sono state poi riviste e aggiornate con il dl 19 maggio 2020, n. 34 (il DL Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in vigore dallo scorso 17 giugno e in attesa di conversione.

L’impianto si è quindi sostenuto sulla formula 9+5+4 che consente ai datori di lavoro di usufruire fino a un massimo di 18 settimane di cassa integrazione straordinaria nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Le aziende che hanno subito riduzione o blocco dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria possono ricorrere alla CIG straordinaria a partire dal 23 febbraio.

Come riportato da QuiFinanza, la formula 9+5+4 si sviluppa così:
  • Per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto i datori di lavoro possono presentare domanda per una durata di 9 settimane;
  • Nel caso in cui la situazione emergenziale persista e le 9 settimane sono state interamente utilizzate, il periodo di CIG straordinaria può essere esteso per ulteriori 5 settimane;
  • I datori di lavoro che abbiano utilizzato interamente le 14 settimane all’interno di questo stesso periodo, possono godere di ulteriori 4 settimane di CIG straordinaria.

Per le aziende con sede in uno dei comuni della zona rossa a inizio emergenza la durata massima della CIG viene estesa a 31 settimane. Sempre sui QuiFinanza: “Nella circolare, inoltre, l’Istituto di Previdenza indica anche quali sono le tempistiche da rispettare per poter usufruire della Cassa integrazione per il nuovo Coronavirus. Per le settimane di CIG godute tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 le domande vanno presentate, pena decadenza, entro il 15 luglio; per le settimane di CIG godute dal 1 maggio le domande vanno presentate, pena decadenza, entro il 17 luglio.”

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