Riparte la cassa integrazione con causale Covid-19: la circolare operativa Inps del 7 dicembre chiarisce alcuni aspetti della procedura, fornendo le istruzioni per le domande di integrazione salariale. La principale novità della circolare è la possibilità di integrazione delle domande già inviate sulla base dei precedenti decreti con i nominativi dei lavoratori ammessi dal Decreto Ristori bis. Per chi, invece, non aveva fatto domanda, la possibilità di includere i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è limitata ai soli periodi di novembre e dicembre 2020 per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. L’istituto specifica inoltre riguardo l’inclusione dei lavoratori assunti dal 9 novembre che i datori di lavoro che avessero già presentato domanda includendo “erroneamente” i lavoratori assunti dopo il 13 luglio non devono fare nulla in quanto l’Inps provvederà automaticamentead accettare le richieste sulla base della nuova normativa Il decreto Ristori bis ha concesso ulteriori sei settimane di cassa integrazione, con possibilità di rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. È stata poi prevista l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro il 9 novembre (data di entrata in vigore del DL Ristori), mentre il Decreto Agosto ricomprendeva soltanto i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso. Le nuove sei settimane di integrazione salariale possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato (e sia già decorso) il secondo periodo di 9 settimane previste dal DL n. 104/2020 (in tutto 9+9 settimane), con la possibilità di trasmettere la domanda – per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane. Possono poi essere riconosciute ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai Dpcm del governo che dispongono la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive. Questi ultimi possono accedere alla Cig anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione. Anche per le nuove 6 settimane di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale: pari al 9% per le imprese che, comparando il fatturato del primo semestre 2020 e 2019, hanno subito una perdita inferiore al 20%; pari al 18% se non hanno subito alcuna riduzione di fatturato.- Oltre il 20% di calo di fatturato scatta l’esenzione dal contributo, che si applica anche ai datori di lavoro che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 e a quelli operanti nei settori interessati dalle misure restrittive dei Dpcm anti-Covid, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento. La circolare Inps informa che l’ulteriore periodo di 6 settimane può essere richiesto solo da coloro che hanno già fatto richiesta di tutte le 18 precedentemente previste dal DL Agostoe/o dalle aziende interessate da limitazioni dell’attività per l’emergenza coronavirus. Come anticipato nel messaggio 4484/20, l’istituto, modificando quanto previsto dalla norma,fissa dunque la scadenza delle domande riferite alle sospensioni iniziate a novembre al 31 dicembre 2020