Cassa integrazione: termine spostato
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 1° luglio 2020, ha confermato il superamento del termine del 3 luglio per l’anticipo della cassa integrazione.
Il tutto era già presente nel decreto n. 52/2020 del 16 giugno e dalla circolare INPS n. 78 del 27 giugno.
Lo scopo dell’introduzione nel Decreto Rilancio dell’anticipo di cassa integrazione del 40% con pagamento diretto dall’INPS, è semplificare il processo di richiesta del trattamento, specialmente per quel che riguarda la CIG in deroga.
Ricordiamo, inoltre, che nel Decreto Rilancio la cassa integrazione è prorogata ulteriormente di 9 settimane – 5 più 4 – per un totale di 18 settimane. Queste settimane aggiuntive, sono utilizzabili solo dopo aver usufruito totalmente delle prime 9 a disposizione.
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La circolare del Ministero
Per le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione, la richiesta può essere fatta direttamente all’INPS, senza più dover passare per le Regioni, come avviene con le prime 9 settimane.
La circolare del Ministero del Lavoro del 1° luglio spiega: “Le istanze sono presentate ai datori di lavoro entro i seguenti termini: a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività”.
Prosegue: “Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data – ovvero entro il 3 luglio 2020 -“.
La lettera “b)”, invece, spiega: “b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata”.
Stando a quanto sopra, quindi, il nuovo termine è il 17 luglio 2020.
Altri termini per la domanda
I termini sono:
- Per l’anticipo del 40% della cassa integrazione per periodi prima del 18 giugno, il termine per la domanda è il 3 luglio o, in definitiva, il 17 luglio;
- Per l’anticipo del 40% per periodi dopo il 18 giugno, il termine per la domanda è il quindicesimo giorno successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Il termine al 17 luglio è anche per le domande di cassa integrazione se tale termine è posteriore alla fine del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile, il termine è il 15 luglio;
- I datori di lavoro che hanno commesso errori nella domanda presentata, indipendentemente dal periodo di riferimento, possono correggere la stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore. La presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.
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