Cassa integrazione – Tutte le nuove regole e le nuove scadenze

Cassa integrazione: il decreto del 17 giugno

Con il Decreto Rilancio, il Governo aveva confermato la proroga della cassa integrazione per altre 9 settimane. Dal nuovo decreto del 17 giugno, però, si evince che le 18 settimane totali di cassa integrazione possono essere richieste in modo frazionato: 5 settimane iniziali, per un totale di 14 settimane, e altre 4 successive.

Rispetto al Decreto Rilancio, il nuovo decreto stabilisce che le 4 settimane possano essere richieste per periodi antecedenti al 1° settembre.

 

Le domande e le scadenze

Le domande relative a cassa integrazione, assegno ordinario e in deroga si possono presentare fino al 17 luglio nel caso in cui questa data fosse posteriore a quella prevista per la scadenza della presentazione delle richieste.

Per periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, il nuovo termine di scadenza per poter avanzare le domande relative alla cassa, è il 15 luglio. Il termine per correggere errori o omissioni all’interno della domanda, qualora ci fossero, è il 17 luglio.

 

Come funziona?

Il nuovo decreto prevede che il datore di lavoro, avuto l’anticipo, deve inviare i dati necessari all’INPS entro il 17 luglio, affinchè l’ente possa provvedere ad erogare il residuo. Non rispettando i tempi, invece, i costi sarebbero a diretto carico del datore di lavoro.

Per periodi precedenti al 18 giugno, il termine ultimo per richiedere l’anticipo è il 3 luglio 2020.

 

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