Con il dl Cura Italia, sono stati istituiti i 15 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50% per tutti i genitori lavoratori dipendenti, para subordinati e autonomi per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Ora il dl Rilancio ha raddoppiato il congedo a 30 giorni e il periodo di utilizzo è valido fino al 31 agosto 2020.
Ma nella conversione del decreto legge è stata inserita un’altra novità: la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria oltre che giornaliera.
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“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.
Nel testo emerge che i periodi di congedo dovranno essere fruiti in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera o oraria, fatta eccezione per i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.