Congedi parentali, inserita la novità della fruizione su base oraria

Congedo Parentale

Con il dl Cura Italia, sono stati istituiti i 15 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50% per tutti i genitori lavoratori dipendenti, para subordinati e autonomi per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Ora il dl Rilancio ha raddoppiato il congedo a 30 giorni e il periodo di utilizzo è valido fino al 31 agosto 2020.

Ma nella conversione del decreto legge è stata inserita un’altra novità: la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria oltre che giornaliera.

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“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.

Nel testo emerge che i periodi di congedo dovranno essere fruiti in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera o oraria, fatta eccezione per i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Dal 19 luglio, la data di entrata in vigore della legge di conversione, gli interessati potranno assentarsi dal lavoro anche soltanto per frazioni della giornata, pur sempre nei limiti complessivi della legge. La procedura, tuttavia, non è ancora stata aggiornata, come avvisato dall’INPS, e pertanto chi intende avvalersi di questa opzione lo potrà fare comunque riservandosi però di presentare la domanda in una fase successiva (con valenza retroattiva fino al 19 luglio) quando l’Inps avrà fornito le relative indicazioni.
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