Congedo parentale: conversione del decreto legge
Il Decreto Cura Italia del mese di marzo istituisce 15 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50% per genitori dipendenti, parasubordinati e autonomi per accudire i figli durante il periodo di chiusura scolastica.
Il Decreto Rilancio, invece, ha raddoppiato il congedo parentale a 30 giorni e il periodo di utilizzo viene esteso fino al 31 agosto.
Si aggiunge, oltretutto, l’opportunità di poter usufruire del sussidio anche ad ore.
Congedo parentale: ecco cosa spiega il testo
Nel testo trasformato in legge, viene spiegato che i periodi di congedo parentale vanno usati in maniera alternata da tutti e due i genitori. In particolare:
“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.
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Congedo parentale, cosa cambia?
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 19 luglio, gli interessati potranno assentarsi dal lavoro per frazioni della giornata, nei limiti complessivi indicati dalla legge.
L’INPS, però, chiarisce che al momento la procedura per la modalità oraria non è ancora stata aggiornata. La domanda si potrà presentare in una fase successiva, con valenza retroattiva fino al 19/07, quando l’INPS avrà chiarito le indicazioni.
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