Con il messaggio n.1754 pubblicato lo scorso 24 aprile, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative sulla norma del decreto legge dell’8 aprile 2020, che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Innanzitutto, viene chiarito che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta dovrà essere verificato in maniera distinta per il mese di marzo e per quello di aprile, potendosi così applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche soltanto per un mese.
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Il decreto legge prevede la sospensione dei versamenti per aprile e maggio 2020 anche in altre due casistiche.
La prima è relativa ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
La seconda è relativa agli enti non commerciali (compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite con separato messaggio.
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L’INPS ha sottolineato che si è tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi. Inoltre, il messaggio mostra le modalità di sospensione per varie categorie di contribuenti: aziende con dipendenti; liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata; Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica; Aziende agricole assuntrici di manodopera; Per Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Per quanto riguarda artigiani e commercianti, l’INPS ha rinviato al contenuto di una circolare ormai prossima alla pubblicazione.