Covid: ecco perchè l’autocertificazione falsa non è reato

SOS GIUSTIZIA – N.4/2021

Rubrica Legale a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti

Covid: ecco perchè l’autocertificazione falsa non è reato

Per il Gip del tribunale di Reggio Emilia, i DPCM sono fonti secondarie che non possono limitare la libertà personale: quindi non commette falso ideologico chi non dice la verità nell’autocertificazione.

Non commette falso ideologico chi nell’autocertificazione dichiara il falso per motivare l’uscita di casa durante la pandemia da Covid19 perché i DPCM sono fonti di rango secondario che non possono limitare la libertà personale. Solo un provvedimento del giudice in forza di legge può disporre l’obbligo di permanenza domiciliare come misura cautelare o sanzionatoria, ma in casi specifici. Queste le conclusioni esposte dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 54/2021 che si aggiunge alle decine di pronunce della giurisprudenza sulle misure restrittive attuate in tempi di pandemia.

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È bene ricordare che l’obbligo di provvedere alla compilazione dell’autocertificazione per giustificare lo spostamento è previsto dal DPCM del 08.03.2020. Tale provvedimento, che limita e vieta lo spostamento delle persone tra i territori in esso indicati, per il GIP di Reggio Emilia è illegittimo, perché contiene un obbligo di permanenza domiciliare: una misura sanzionatoria o cautelare che restringe la libertà personale e che solo il giudice può irrogare per punire certi reati o per evitare che l’indagato ne commetta ulteriori. Sanzione o misura che in ogni caso vengono disposte all’esito di un procedimento e in presenza di determinati presupposti di legge.

Si ricorda infatti che l’art. 13 della Costituzione prevede che «le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Un DPCM quindi non può limitare la libertà personale perché norma regolamentare di grado secondario e non atto normativo con forza di legge. Per il giudice emiliano non regge la tesi di coloro che ritengono legittimo il DPCM perché limita la libertà prevista dall’art. 16 della Costituzione che prevede la libertà di circolazione e non l’art. 13 che contempla quella personale.

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Il DPCM del 08.03.2020, che si riteneva violato nel processo che ha dato vita alla decisione, prevede l’obbligo di compilare e sottoscrivere un’autocertificazione per motivare il proprio spostamento, in totale contrasto con i principi sanciti da uno Stato di diritto.

Se però come affermato sopra, il giudice ha il potere/dovere di disapplicare la norma secondaria, ovvero il DPCM, la condotta di falso non è punibile perché la condotta non può essere considerata antigiuridica.

Il GIP, nella sentenza, infatti, conclude quindi nel senso che «siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che impone va la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento».


Avv. Massimo Magliocchetti, Avvocato del Foro di Roma
Per maggiori info, Cell: +39 351 77 39 446
www.massimomagliocchetti.com


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