Decreto Rilancio, niente contributi a fondo perduto per chi beneficia del Bonus 600 euro

Tra le novità emerse nel testo dell’ultima bozza del Decreto Rilancio, merge un provvedimento molto importante per le imprese: la previsione di contributi a fondo perduto per garantire un sostegno a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché titolari di P.IVA, con ricavi non superiori ai 5 milioni di euro. Ma dal testo emerge un’altra informazione importante: molte imprese, ma anche lavoratori autonomi e professionisti potrebbero essere esclusi da tale beneficio.

Il documento ha infatti escluso tutti coloro che hanno beneficiato del bonus 600 euro per la mensilità di marzo e ormai prossimo al rinnovo anche per aprile e maggio. I contributi a fondo perduto, dunque, non saranno cumulabili con il bonus. E su Money.it ci si chiede: “A tal proposito ci chiediamo cosa dovrebbe fare un lavoratore autonomo che non sapendo della possibilità di poter beneficiare del contributo a fondo perduto a marzo scorso ha fatto richiesta – e ha percepito – dell’indennità una tantum di 600 euro. Dovrà rinunciarci e restituire quanto ricevuto per poter accedere a questo nuovo strumento qualora lo ritenesse più vantaggioso per la sua situazione?”

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È forse anche per questo che sul sito dell’INPS è comparso il tasto “rinuncia” in riferimento al Bonus 600 euro. Ma quale delle due misure è maggiormente conveniente per un lavoratore?

La misura relativa ai contributi a fondo perduto prevede un sostegno a fondo perduto in favore di soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di Partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Un prestito di denaro, legato al rilancio dell’impresa dopo la crisi economica dovuta all’emergenza Coroanvirus, che non prevede obbligo di restituzione o interessi.

Ci sono alcuni requisiti da rispettare: l’azienda non deve superare i 5 milioni i ricavi e il fatturato e corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi dell’ammontare degli stessi paragonati ad aprile 2019 (esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019. Esiste un particolare sistema per quantificare l’importo spettante tramite il contributo a fondo perduto, applicando una “percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019”. La percentuale da applicare varia a seconda dei ricevi e compensi annui:

  • 25% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
  • 20% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.

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Per le persone fisiche il minimo erogabile è mille euro, mentre per altri soggetti è duemila. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. La domanda verrà presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate e sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia a stabilire le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione di questa e ogni altro elemento necessario per l’attuazione.