Decreto Rilancio, si va verso l’approvazione: ecco il testo completo dei punti più importanti

Il Decreto Rilancio è ormai a un passo dall’ufficialità. L’ultima bozza ha previsto 258 articoli, con tante novità che erano già state anticipate nelle scorse settimane, boom la proroga della cassa integrazione in deroga, i bonus per partite iva, reddito di emergenza e così via. Il testo contiene misure d disposizioni in materia di salute e sicurezza, (titolo I), sostegno alle imprese e all’economia (titolo II), misure in favore dei lavoratori (titolo III), disposizioni per la disabilità e la famiglia (titolo IV), enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali (titolo V), misure fiscali (titolo VI), disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio (titolo VII), misure di settore (titolo VIII) e ulteriori disposizioni (titolo IX). Ecco gli articoli più importanti.

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Art.87
Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Art. 28
Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.183
Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze

1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con
un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive.
2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro
per quelli composti da una sola persona.

Art. 33
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

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Art.89
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. 2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Art.128
Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid (da definire)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Diritto al lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 181
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.98
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.