Forze Armate e Polizia, la pronuncia del Consiglio di Stato sul calcolo del TFS

Il Consiglio di Stato ha adottato in questi giorni un’importante sentenza riguardante la presa in considerazione dei sei scatti stipendiali previsti nella carriera di forze armate e polizia sul calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Fino a oggi, i sei scatti stipendiali vengono considerati nel calcolo del TFS delle Forze Armate e di Polizia soltanto nel caso in cui la cessazione del servizio sia avvenuta per:

  • raggiungimento del limite di età ordinamentale;
  • permanente inabilità al servizio;
  • decesso.

La normativa, dunque, sembra riconoscere questo diritto anche a chi cessa il servizio su domanda, purché l’interessato abbia compiuto 55 anni e nel contempo abbia maturato almeno 35 anni di servizio utile. Proprio quest’ultimo punto è stata la questione principale su cui si è pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato. A oggi, infatti, l’INPS non tiene in conto i sei scatti stipendiali per il calcolo del TFS di coloro che cessano il servizio su domanda, indipendentemente dall’anzianità anagrafica e di servizio dell’interessato. Dei sei scatti stipendiali, quindi, l’INPS non ne tiene conto per coloro che vanno in pensione con 55 anni di età e 35 anni di servizio.

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I sei scatti stipendiali sono previsti dall’articolo 6-bis del Decreto 387 del 1987. Al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad orientamento militare o civile (ad esclusione dei Vigili de Fuoco), viene riconosciuto il diritto a sei scatti stipendiali periodici che si aggiungono alla base pensionabile; questi vengono calcolati all’atto della cessazione del servizio in ogni caso utile ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della liquidazione.

Con questi scatti stipendiali, seguono vantaggi sull’importo della pensione in misura variabile a seconda del sistema di calcolo che si applica. Per esempio, per quelle di anzianità maturate nel periodo soggetto al calcolo retributivo (quindi prima del 1° gennaio 1996, o del 1° gennaio 2012 per coloro che entro il 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contribuzione) questo sistema si trasforma in un incremento figurativo del 15% dello stipendio su cui opera la contribuzione. Come confermato dall’INPS, quindi, su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva (pari al 33%).

Come anticipato, questi sei scatti vanno computati anche per il TFS, qualora il motivo della cessazione dal servizio rientri in uno dei casi suddetti. Tuttavia, le cose non sembrerebbero andare così, visto che l’INPS ha escluso da questo strumento coloro che hanno cessato il servizio su domanda avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, ossia con 55 anni di età e 35 anni di servizio.

Riguardo al mancato calcolo degli scatti stipendiali è intervenuto appunto il Consiglio di Stato, il quale con la sentenza 1231 del 2019 ha invece riconosciuto questo diritto.

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