Nell’ultima seduta settimanale, la giunta Ottaviani ha approvato la presa d’atto delle proposte di deliberazioni di Consiglio in materia di pianificazione urbanistica.
La prima delibera approvata è relativa, nello specifico, alla rigenerazione urbana e modifica, al fine del recepimento dell’articolo 4 della L.R. 7/2017, le Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, attraverso l’introduzione, nelle stesse, dell’articolo, 32 bis: “Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 7/2017”. Sono quindi consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale. Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Gli interventi sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo e sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, classificate dalla Carta dell’uso del suolo come: “insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché nella parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati”. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita. L’attuazione degli interventi è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi. Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, è richiesto un indice di prestazione energetica tale da garantire almeno il raggiungimento della classe energetica A. Infine, gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme determinano automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Al riguardo la nuova destinazione da attribuire al terreno interessato dal progetto sarà quella impressa dall’intervento. Con cadenza quinquennale, a seguito dell’approvazione dei progetti di cui sopra, è necessario procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico generale.
La seconda delibera in materia di rigenerazione urbana approvata dalla giunta Ottaviani, introduce nelle Norme tecniche di Attuazione l’art. 40, “Disposizioni per interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”, ai sensi dell’art. 5 delle I.r. n. 7/2017.
Nelle porzioni di territorio urbanizzate, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie, sempre previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento.
Con gli interventi previsti dal presente articolo si intende aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di riparazione o intervento locale, oltre che favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero edificio dovranno essere certificati, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d’uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superficie lorda complessiva del fabbricato.
Tali passaggi in giunta erano previsti nel complesso programma di rigenerazione urbana e di recupero edilizio, predisposto dall’amministrazione Ottaviani, che interesserà, secondo le stime, circa 2/3.000 immobili presenti all’interno del territorio comunale, con un introito potenziale di circa 10 milioni di euro.
Le delibere di giunta sulla rigenerazione urbana (che saranno poste al vaglio del consiglio comunale) permetteranno, dunque, i cambi di destinazione d’uso su quasi tutta la fascia urbana ed extraurbana del territorio comunale, consentendo alle famiglie e agli operatori privati di adeguare l’assetto urbanistico ed edilizio alle mutate esigenze economiche e sociali, che hanno caratterizzato l’evoluzione del contesto locale negli ultimi 40 anni. Contestualmente, si attiveranno le procedure per permettere l’aumento delle cubature e l’ampliamento delle superfici nell’ordine del 20%, in media, utilizzando criteri e canoni simili a quelli del Piano Casa, la cui possibilità è venuta meno lo scorso anno.
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