Il Bonus 600 euro introdotto con il decreto Cura Italia è compatibile sia con la domanda di disoccupazione Naspi sia con la disoccupazione collaboratori cd Dis Coll: a confermo è stato l’INPS. Pertanto, tutti i lavoratori che hanno perso il proprio lavoro durante l’emergenza Coronavirus possono presentare domanda sia per il Bonus 600 euro che per la disoccupazione, seguendo le istruzioni fornite dall’INPS.
Le istruzioni per fruire del Bonus 600 euro Naspi e Dis Coll sono arrivate con la circolare INPS n.49 del 30 marzo 2020, con cui si è provveduto a illustrare requisiti e modalità di accesso al Bonus 600 euro del decreto Cura Italia.
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In una nota, il Governo ha fatto sapere di aver ricevuto quasi 4 milioni di istanze per il Bonus 600 euro previsto per Partite Iva e lavoratori autonomi. “L’Inps ne ha già liquidate oltre un milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario, con accredito in un solo giorno lavorativo”
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Questa, invece, è la circolare n.49 del 30 marzo 2020, in specifico al paragrafo 7 vengono precisati incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui al decreto legge n.18/2020:
“L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.”