Attraverso il messaggio n. 1464 del 2 aprile 2020, l’INPS ha comunicato il rilascio di un nuovo canale per l’invio delle domande dirette al riconoscimento del bonus di 600 euro, spettante a partite IVA, collaboratori coordinati e continuativi e altri lavoratori le cui attività sono state sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Oltre alla procedura online (il punto di accesso alla procedura è stato collocato in home page), i bonus potranno essere richiesti in altri due modi alternativi: il servizio Contact Center integrato o il servizio gratuito dei Patronati. Le nuove misure sono state adottate in seguito al contingentamento orario e per categoria (dal 2 aprile) dell’accesso ai servizi telematici, necessario a causa della mole di richieste di prestazione ricevute e in via di presentazione (si stimano, finora, circa 1.660.000 domande di indennità)
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Come si presenta la domanda? Collegandois al sito www.inps.it, il servizio del bonus 600 euro è accessibile in home page e vi si può accedere utilizzando le credenziali di accesso già possedute dall’utente: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario che dispositivo), SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Chi non possiede le credenziali d’accesso, può richiedere un PIN semplificato e presentare la domanda inserendo solo la prima parte (prime otto cifre) del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail, senza necessità di attendere la ricezione via posta della seconda parte del PIN. Se il PIN semplificato richiesto via we o tramite Contact Center non dovesse essere a disposizione entro 12 ore, ci si può rivolgere direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.
Se la password del PIN è scaduta o è stata smarrita, si può utilizzare il servizio “Assistenza”, cliccando su “Ottenere e gestire il PIN” oppure si può presentare richiesta al Contact Center.
Oltre al portale web, ora è possibile presentare la domanda anche in modalità semplificata rivolgendosi al servizio di Contact Center integrato: basta telefonare al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). I bonus posto essere richiesti anche avvalendosi dei servizi gratuiti dei Patronati.
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L’INPS ha comunicato che l’accesso ai servizi sarà contingentato a partire dal due aprile. Nel dettaglio:
- Liberi professionisti con partita IVA attiva compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie)
- Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo e tenuti al versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23% (Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie)
- Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.)
- Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome (Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.)
- I soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.)
- Lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali (L’ultimo rapporto di lavoro deve essere involontariamente cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; La cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali; Non devono avere in corso, al 17 marzo 2020, alcun rapporto di lavoro dipendente; Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto)
- Operai agricoli a tempo determinato (Devono aver svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo)
- Piccoli coloni (Non siano titolari di trattamento pensionistico diretto)
- Compartecipanti familiari
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo ( Con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.; Non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; Non siano titolari di trattamento pensionistico diretto).