INPS, Bonus 600 euro: quando è incompatibile con Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza

Stanno arrivando i Bonus 600 euro, come riporta gds.it, per i lavoratori che fanno richiesta domanda.

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Ad altri 42mila titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali verrà erogato il bonus di 600 euro. Ciò avviene dopo il riesame delle domande in precedenza respinte da parte dell’Inps per il mese di marzo.

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Lo comunica l’istituto di previdenza, precisando che si tratta di 19mila istanze di titolari di assegno ordinario di invalidità e di 23mila stagionali.

Queste domande saranno quindi messe in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020. Chi ha l’assegno di invalidità e non ha ancora fatto domanda (prima era incompatibile), potrà farlo fino a lunedì 8 giugno.

Per quanto riguarda chi è titolare di assegno di invalidità, l’Inps ricorda che «l’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile. Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare
dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.

In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione». Nella nota si precisa anche che «le indennità COVID sono
incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm)».

Tra le altre novità la nota ricorda infine il «decreto Rilancio Italia ha previsto per i lavoratori dello spettacolo una indennità COVID19 di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020. Per entrambe le platee si precisa che sono on-line le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Inoltre, coloro che con il requisito dei 30 contributi giornalieri che hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.

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