Con il decreto governativo di marzo, i possessori di partita IVA hanno avuto modo di ottenere un contributo pari a 600 euro e presto potrebbero diventare 1000 euro . A spiegarlo è il corriere della sera ; infatti per poter accedere al virus è necessario rinunciare al 33% del fatturato(calcolato tra ricavi, compensi e spese effettive + quote di ammortamento).
A chi spetta l’ indennità di 600 euro ? Come richiederla ?
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L’indennità di 600 euro spetterà ai lavoratori dipendenti e autonomi (purché non titolari di pensione)che a causa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività; tra loro:
- i lavoratori stagionali (non del turismo) che hanno cessato l’attività tra gennaio 2019 e gennaio 2020 con almeno 30 giornate lavorate
- i lavoratori intermittenti che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nello stesso periodo
- i lavoratori autonomi, non partite Iva, titolari di contratti autonomi occasionali tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 e iscritti a quest’ultima data alla Gestione separata.
- gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito del 2019 superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps , la quale comunicherà all’ Agenzia delle entrate i dati identificati dei richiedenti. L’agenzia verificandone la sussistenza ,la veridicità e il diritto provvederà ad erogare il bonus.
Chi potrà richiedere l ‘indennità da 1000 euro ?
L’ indennità di € 1000 potranno ottenerla:
- i liberi professionisti con partita Iva attiva iscritti alla Gestione separata Inps che abbiano subito una comprovata riduzione del 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
- I lavoratori titolari di rapporti di co.co.co (iscritti alla Gestione separata) la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni separati dell’Ago che abbiano sospeso o cessato la propria attività o subìto una riduzione di almeno il 33% del fatturato.
- I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto.
I lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese del settore del turismo che abbiano smesso di lavorare tra il gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020.
Dopo che il decreto attuativo verrà ufficializzato sul sito istituzionale dell’ Inps verranno fornite tutte le informazioni al riguardo.