I trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid-19 sono stati prorogati al 31 marzo 2021 (invece che al 31 gennaio 2021) per un totale di 12 settimane aggiuntive fruibili dal 1° gennaio 2021.
Per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) il lasso temporale per fruire delle 12 settimane sarà più lungo di tre mesi, terminerà il 30 giugno 2021. Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, invece, è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021.
L’Inps specifica anche che è possibile fare richiesta anche in assenza dell’autorizzazione delle precedenti 6 settimane del Decreto Ristori. noltre per tutte le aziende, a differenza del passato, l’accesso sarà gratuito (a prescindere cioè dalla riduzione del fatturato). Le istruzioni sono contenute nel messaggio 406 del 29 gennaio 2021,in cui l’Inps comunica che le istanze devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Nel testo l’Istituto specifica: “Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020”.
Sono state istituite le nuove causali :
- CIGO: Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Sarà possibile inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 (Decreto Ristori)
- CISOA – Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Le domande essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenzaper quest’anno è il 28 febbraio 2021.
Ma, come più volte specificato, i termini decadenziali “non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge”.
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