INPS, da oggi possibile presentare le domande per anticipo cassa in deroga

Cassa integrazione

A partire da oggi è possibile presentare la domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’INPS con anticipo del 40% delle spettanze. Ad annunciarlo è stato proprio l’ente con un proprio messaggio, ricordando come cambiano le regole con la presentazione direttamente all’Istituto invece che alle Regioni.

Intanto, come sottolineato, è stato stabilito un record assoluto di ore di cassa integrazione autorizzate: in due mesi, l’ente di previdenza ha autorizzato 1,68 miliardi di ore di cassa integrazione con causale covid.

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“Oggi – si legge nel messaggio dell’Inps – saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo”.

“Il decreto Rilancio ha esteso il periodo di cig e assegno ordinario per l’emergenza Covid dalle 9 settimane previste dal decreto Cura Italia a 18 settimane complessive. Il decreto del 16 giugno ha previsto la possibilità di chiedere le ultime quattro settimane di fermo per le aziende che avevano già utilizzato le prime 14 (9 + 5) anche per periodi antecedenti al primo settembre.”

“La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).”

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“Il c.d. Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto, una somma pari al 40 per cento delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Questa possibilità è riconosciuta per tutte le domande di CIGO e Assegno Ordinario dei fondi di solidarietà presentate a decorrere dal 18 giugno e per le domande di cassa integrazione in deroga che saranno presentate direttamente all’INPS.

A tal fine, il datore di lavoro, in fase di presentazione della domanda, deve trasmettere tutti i dati necessari per consentire il calcolo e l’erogazione del suddetto anticipo.

In questa pagina sono pubblicati i tracciati con le informazioni che dovranno essere trasmesse al momento della presentazione domanda di CIGO, CIGD o di Assegno ordinario a pagamento diretto, in aggiunta a quelle normalmente richieste.

Il servizio è raggiungibile nella sezione Servizi per Aziende e Consulenti – CIG e Fondi di solidarietà.”

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