Con la circolare numero 104 del 18 settembre 2020, l’Inps ha annunciato, come riporta trendonline.com, l’arrivo di un’indennità Covid-19, ovvero un bonus da 500 euro per tre mesi per alcune categorie di lavoratori. Si tratta di un incentivo extra che andrebbe a sommarsi ad altre agevolazioni già previste dai precedenti Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio e Decreto di agosto. Tuttavia, per poter ottenere il bonus extra di 500 euro occorre soddisfare determinati requisiti e possedere alcune caratteristiche sia lavorative sia geografiche.
Per poter accedere al bonus occorre anzitutto rientrare in una delle seguenti categorie di lavoratori: autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, partite IVA e professionisti con cassa che hanno subito grosse perdite durante il periodo di lockdown. Inoltre, è necessario avere la propria residenza in una delle ex zone rosse d’Italia nelle regioni di Lombardia o Veneto (solo per i residenti di Vo’ Euganeo).
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I fortunati che riceveranno il bonus da 500 euro potranno beneficiarne per tre mesi, come l’Inps ha chiarito nella circolare numero 104 del 18 settembre 2020 (che tuttavia riporta soltanto le prime istruzioni alle quali seguiranno ulteriori aggiornamenti e indicazioni). Tuttavia, questo incentivo era già previsto dall’articolo 44-bis del Decreto Cura Italia e dalla legge di conversione numero 27 del 2020. Ecco quali sono i requisiti, i limiti alla fruizione e le modalità di presentazione della domanda: chiariamo ogni dubbio in una semplice guida.
Ricordiamo, comunque, che non è ancora attivo il portale per la presentazione delle richieste di indennità, ma una successiva comunicazione dell’Inps provvederà a definirne le modalità e i tempi di apertura.
Bonus extra 500 euro: ecco per chi
Il bonus extra da 500 euro viene erogato dall’Inps per tre mesi per alcune particolari categorie di lavoratori. Nella circolare numero 44 del 20 settembre 2020, l’Istituto ha provveduto a riassumere i requisiti richiesti per poter accedere al bonus. Innanzitutto occorre rientrare in una delle seguenti categorie di lavoratori:
Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’Inps e aventi un rapporto di lavoro continuativo datato prima del 23 febbraio 2020 (articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995),
Lavoratori autonomi o professionisti (articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986), inclusi anche i titolari di impresa che siano però iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (o eventuali assicurazioni alternative a quest’ultima), nonché iscritti alla Gestione separata dell’Inps,
Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
Liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;
Lavoratori titolari di partita Iva dal 23 febbraio 2020,
Lavorator iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che siano stati in attività dal 23 febbraio 2020,
Infine, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola oltre ai collaboratori coadiuvanti artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Bonus extra 500 euro: ulteriori requisiti
Non è sufficiente rientrare in una delle precedenti categorie di lavoratori elencate nel precedente paragrafo per ottenere un bonus extra di 500 euro per tre mesi. L’Inps ha altresì chiarito che occorre risiedere in uno dei Comuni rientranti nelle ex zone rosse disposte dal DPCM del 1° marzo 2020. Tra i Comuni del Veneto vi è solo Vo’ Euganeo, mentre per la Lombardia vi sono:
San Fiorano;
Somaglia;
Terranova dei Passerini;
Castiglione D’Adda;
Codogno;
Fombio;
Bertonico;
Casalpusterlengo;
Castelgerundo;
Maleo.
Compatibilità bonus 500 euro Inps
Oltre ai requisiti sopra elencati in merito alla posizione geografica della residenza dei potenziali beneficiati e alle categorie lavorative che potranno fare richiesta del bonus da 500 euro per tre mesi, occorre anche tenere presente quelle che sono le compatibilità con l’indennità Covid. In particolare si tratta di ulteriori benefici che un potenziale fruitore del bonus da 500 euro potrebbe già percepire, ma che non vanno per tale motivo a precludere ad esso la possibilità di inoltrare la domanda anche per il bonus extra indennità Covid da 500 euro.
Innanzitutto il bonus da 500 euro Inps non è compatibile con la pensione opzione Ape sociale e nemmeno con le pensioni dirette a carico dell’AGO o della Gestione separata dell’Inps.
È possibile, invece, coniugare il bonus con i seguenti ulteriori benefici:
L’indennità di disoccupazione NASpI;
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
L’indennità di disoccupazione agricola;
L’Assegno ordinario di invalidità;
Il reddito di cittadinanza;
Le erogazioni monetarie e i contributi derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
I premi o sussidi per fini di studio o ai fini del miglioramento delle competenze professionali;
I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica o con le prestazioni di lavoro di carattere occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge numero 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 96 del 21 giugno 2017) nei limiti di compensi di importo che non siano superiori a 5.000 euro per anno civile.
Indennità Covid 500 euro: come presentare la domanda
Una volta chiariti quali sono i requisiti per poter accedere al bonus – sia quelli di carattere geografico, sia quelli relativi all’occupazione o all’attività del lavoratore – e dopo aver delineato i casi di compatibilità e quelli di incompatibilità, è bene concludere questa breve guida al bonus extra di 500 euro (Indennità Covd) per tre mesi specificando anche le modalità di presentazione della domanda all’Inps.
Come detto, quindi, l’indennità Covid-19 viene erogati ai soli beneficiari che rispetti i precedenti requisiti elencati per un periodo massimo di tre mesi che decorre dal momento in cui è stata sospesa l’attività del lavoratore stesso. Dunque, per poter vedersi accreditare il bonus da 500 euro, occorre presentare la richiesta agli Uffici preposti dell’Inps (solo in via telematica), oppure contattando i numeri dell’Istituto, o ancora recandosi sul portale ufficiale dell’Inps. Non è possibile sfruttare nessun’altra modalità di presentazione dei documenti richiesti che on sia una modalità telematica.
Nella circolare del 18 settembre 2020, inoltre, l’Inps ha provveduto a riassumere anche la procedura che permette di avere accesso al sito:
Inserire il PIN rilasciato dall’Inps nell’apposita casella indicata (ricordando, però, che l’Istituto non rilascerà nessun Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020),
Possedere uno SPID di secondo livello o eventualmente superiore,
Possedere una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE),
Possedere una Carta Nazionale del Servizi (CNS).
Volendo, invece, sfruttare i numeri messi a disposizione dall’Inps è possibile chiamare il Contact Center integrato, digitando sulla tastiera il numero verde 803 164 da rete fissa (numero gratuito), oppure telefonando al numero 06 164164 da rete mobile (servizio a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori mobili).
Non è comunque ancora attiva la piattaforma che permette di inoltrare la richiesta per il bonus extra 500 euro per le categorie di lavoratori sopra elencate. Pertanto, l’Inps provvederà a emettere una successiva comunicazione nel momento in cui sarà possibile richiedere l’indennità da Covid-19.
Bonus previsti nel Decreto di agosto
Nel precedente decreto di agosto alcune categorie di lavoratori avevano potuto beneficiare di un bonus da 1.000 euro erogato dall’Inps: si trattata, in particolare, di professionisti e lavoratori INPS stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi senza partita Iva, venditori a domicilio. Inclusi anche i lavoratori stagionali, quelli degli stabilimenti termali e i lavoratori del turismo. Mentre per questi ultimi – che dovranno aver cessato unilateralmente e in modo volontario il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 – la richiesta verrà inoltrata in automatico; per le precedenti categorie (come professionisti o partite Iva) sarà necessario presentare la domanda all’Inps seguendo la procedura spiegata nella circolare numero 80 del 6 luglio 2020. Il bonus era comunque già previsto anche nel decreto Rilancio per il mese di maggio 2020 e perciò coloro che ne avevano fatto richiesta per i mesi precedenti non era necessario inoltrare un ulteriore domanda.
Inizialmente previsto come bonus da 800 euro, il decreto Rilancio ha aumentato l’indennità a 1.000 euro ma solo in presenza di determinati requisiti. Innanzitutto occorre, per i professionisti e per le partite Iva, attestare una perdita di fatturato di almeno il 33% nel secondo trimestre del 2020 rispetto al periodo analogo del 2019. Inoltre, occorre che questi lavoratori abbiano cessato il loro rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020, e che si tratti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti lavoratori co.co.co). Gli esclusi dalla fruizione del bonus, invece, potranno fare richiesta in alternativa del contributo a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali incompatibilità con il bonus da 1.000 euro riguardano, infine, la fruizione della pensione.
Dal 19 giugno, infine, l’Inps ha aperto la possibilità ai lavoratori di presentare le domande per l’ottenimento del bonus. Per inoltrare la richiesta è sufficiente recarsi sul sito dell’Istituto, accedere alla sezione “Prestazioni e servizi”, scorrere il mouse fino alla sezione “Domande per prestazioni a sostegno del reddito” e cliccare su “invio domanda”. Per farlo, comunque, è necessario essere in possesso delle credenziali e del PIN Inps.
A causa della loro posizione geografica e dello svantaggio di essere stati inseriti nelle zone rosse d’Italia dal DPCM del 1° marzo 2020, alcuni paesi di Lombardia e Veneto avevano potuto beneficiare di un ulteriore bonus aggiuntivo di 500 euro. Finalmente, comunque, sono arrivate le istruzioni dell’Inps in merito a questa indennità Covid riservata agli abitanti di queste particolari zone.