Con la circolare n° 7 del 21/01/2021 l’Inps ha reso noti gli importi, come riporta quifinanza.it, massimi degli assegni di disoccupazione spettanti ai percettori di Naspi e Dis-coll nel 2021. I massimali delle indennità Inps sono stati definiti per il nuovo anno anche per il trattamento di integrazione salariale, l’assegno ordinario e assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, nonché per l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e per l’indennità di disoccupazione agricola e l’assegno per le attività socialmente utili.
Dei nuovi importi massimi dei trattamenti previdenziali sopra elencati, compresi indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, si terrà conto a partire dal 1° gennaio 2021.
Naspi, i nuovi massimali Inps 2021
Come riporta l’Inps, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.227,55 euro per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, la cifra di 1.335,40 euro. In caso contrario, alle somme eccedenti tale limite corrisposte ai lavoratori, se che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80 per cento, verranno applicate le aliquote contributive previste a carico degli apprendisti previsti dalla legge 41/86.
Dis-Coll, i nuovi massimali Inps 2021
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione Dis-coll è invece pari a 1.227,55 euro per il 2021, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, la cifra di 1.335,40 euro.
L’indennità Dis-coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione – relativi all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
A seguito di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento sopra individuato, anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente.